Art. 19.
               Conferimento di incarichi dirigenziali
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentito  l'Ufficio  di  Presidenza  del
Consiglio  regionale,  formula  in  via  preventiva  i  criteri   per
l'affidamento  e  la  revoca degli incarichi dirigenziali a personale
regionale  con  qualifica  dirigenziale  nel  rispetto  delle   norme
contrattuali vigenti.
  2.   Gli  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti,  applicando  il
criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti:
   a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare;
   b)  professionalita'  acquisita  nello  svolgimento  di  attivita'
rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;
   c)  attitudine  ad  assolvere  le  responsabilita' connesse con le
funzioni da attribuire, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza.
  3.  L'incarico  di  Coordinatore  di  Area  puo'  essere   altresi'
conferito  a  persone  esterne all'Amministrazione, assunte, ai sensi
dell'art.  7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e nei limiti  stabiliti  dal  CCNL  dell'area  della  dirigenza,  con
contratto  di  diritto privato a tempo determinato per un periodo non
superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una  sola  volta.  Il
trattamento  economico, concordato di volta in volta fra le parti, e'
definito assumendo come  parametri  quelli  previsti  per  le  figure
apicali  della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per
figure dirigenziali equivalenti.
  4. Oltre al termine naturale di cui al comma 3, l'incasso cessa  di
diritto  dopo  sessanta  giorni  dalla elezione rispettivamente della
nuova Giunta e del  Presidente  del  Consiglio.  Se  le  funzioni  di
coordinatore  vengono  espletate da un dirigente regionale, lo stesso
e' sostituito  temporaneamente  da  altro  dirigente  e,  al  termine
dell'incarico, riassume la titolarita' delle funzioni di provenienza.
  5.  Gli  incarichi  di Coordinatore di Area sono conferiti con atti
della Giunta regionale o dell'Ufficio di  Presidenza  del  Consiglio,
secondo   le  rispettive  competenze,  che  contengono  le  linee  di
indirizzo politico generale, l'indicazione delle quote di bilancio di
cui all'art.  10, le risorse umane e strumentali assegnate all'Area.
  6. Gli incarichi di  dirigente  di  Settore  e/o  di  Ufficio  sono
conferiti  dalla  Giunta  regionale.  Per  i  Settori  e/o Uffici del
Consiglio,  la  Giunta   conferisce   gli   incarichi   su   proposta
dell'Ufficio di Presidenza.
  7. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica,
controllo  e  vigilanza,  di  studio,  ricerca  ed elaborazione, sono
conferiti  su  proposta  del  dirigente   sovraordinato,   con   atti
monocratici  del  dirigente  di  Area,  in  relazione  alle direttive
generali impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica.
  8. Il provvedimento di incarico deve  contenere  l'indicazione  dei
compiti  che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture
e dei soggetti di  cui  si  avvale  nonche'  di  quelle  a  cui  deve
rispondere.
  9.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente articolo sono conferiti a
termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni  o  per  un
diverso  periodo  stabilito  in relazione alla natura dell'incarico e
sono rinnovabili.
  10.  Il  rinnovo  dell'incarico  e'  disposto con provvedimento che
contiene la valutazione dei  risultati  ottenuti  dal  dirigente  nel
periodo  concluso  in  relazione  al  conseguimento degli obiettivi e
all'attuazione dei programmi, nonche' al livello di efficienza  e  di
efficacia raggiunto nelle attivita' affidategli.
  11.  Al  fine  di  rispondere a specifiche esigenze organizzative e
funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al  presente
articolo  a  personale  di  qualifica  funzionale  equiparabile  alla
qualifica dirigenziale del ruolo regionale, proveniente dai ruoli  di
altra   pubblica  Amministrazione,  in  posizione  di  comando.  Tali
incarichi non possono superare la quota del cinque  per  cento  della
dotazione organica della qualifica dirigenziale.