Art. 19. Conferimento di incarichi dirigenziali 1. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formula in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale regionale con qualifica dirigenziale nel rispetto delle norme contrattuali vigenti. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti, applicando il criterio della rotazione, in base al possesso dei seguenti requisiti: a) formazione culturale adeguata alle funzioni da affidare; b) professionalita' acquisita nello svolgimento di attivita' rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire; c) attitudine ad assolvere le responsabilita' connesse con le funzioni da attribuire, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. 3. L'incarico di Coordinatore di Area puo' essere altresi' conferito a persone esterne all'Amministrazione, assunte, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e nei limiti stabiliti dal CCNL dell'area della dirigenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, di norma, una sola volta. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, e' definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 4. Oltre al termine naturale di cui al comma 3, l'incasso cessa di diritto dopo sessanta giorni dalla elezione rispettivamente della nuova Giunta e del Presidente del Consiglio. Se le funzioni di coordinatore vengono espletate da un dirigente regionale, lo stesso e' sostituito temporaneamente da altro dirigente e, al termine dell'incarico, riassume la titolarita' delle funzioni di provenienza. 5. Gli incarichi di Coordinatore di Area sono conferiti con atti della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze, che contengono le linee di indirizzo politico generale, l'indicazione delle quote di bilancio di cui all'art. 10, le risorse umane e strumentali assegnate all'Area. 6. Gli incarichi di dirigente di Settore e/o di Ufficio sono conferiti dalla Giunta regionale. Per i Settori e/o Uffici del Consiglio, la Giunta conferisce gli incarichi su proposta dell'Ufficio di Presidenza. 7. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, sono conferiti su proposta del dirigente sovraordinato, con atti monocratici del dirigente di Area, in relazione alle direttive generali impartite per ogni Area dagli organi di direzione politica. 8. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture e dei soggetti di cui si avvale nonche' di quelle a cui deve rispondere. 9. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a termine, di norma per un periodo non superiore a tre anni o per un diverso periodo stabilito in relazione alla natura dell'incarico e sono rinnovabili. 10. Il rinnovo dell'incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo concluso in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonche' al livello di efficienza e di efficacia raggiunto nelle attivita' affidategli. 11. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo a personale di qualifica funzionale equiparabile alla qualifica dirigenziale del ruolo regionale, proveniente dai ruoli di altra pubblica Amministrazione, in posizione di comando. Tali incarichi non possono superare la quota del cinque per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale.