Art. 2. Principi in materia di legislazione 1. La Regione informa l'azione legislativa ai seguenti principi: a) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicita' e complementarieta'; completamento del disegno di legge autonomistico con la piu' ampia valorizzazione del ruolo degli enti locali e la regolamentazione dei rapporti con gli stessi; b) potenziamento del processo di integrazione comunitaria, mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate; c) individuazione di un complesso di regole uniformi e valide sia per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non escludendo la liberalizzazione delle attivita' a contenuto piu' propriamente privatistico; d) revisione periodica dell'assetto organizzativo e funzionale; e) garanzia del diritto dei cittadini all'informazione e all'accesso agli atti e alle strutture. 2. In coerenza con i principi di cui al comma 1 la Regione attua un processo continuo e permanente di riduzione, semplificazione e aggiornamento del proprio sistema normativo per renderlo piu' accessibile, trasparente e idoneo a garantire una maggiore chiarezza di rapporti tra cittadini e istituzioni.