Art. 2.
                 Principi in materia di legislazione
 
  1. La Regione informa l'azione legislativa ai seguenti principi:
   a) distribuzione delle funzioni secondo criteri di  organicita'  e
complementarieta';  completamento  del disegno di legge autonomistico
con la piu' ampia valorizzazione del ruolo degli  enti  locali  e  la
regolamentazione dei rapporti con gli stessi;
   b)   potenziamento   del  processo  di  integrazione  comunitaria,
mediante previsione e funzionamento di strutture appropriate;
   c) individuazione di un complesso di regole uniformi e valide  sia
per i soggetti pubblici sia per i soggetti privati, non escludendo la
liberalizzazione   delle  attivita'  a  contenuto  piu'  propriamente
privatistico;
   d) revisione periodica dell'assetto organizzativo e funzionale;
   e)  garanzia  del  diritto  dei   cittadini   all'informazione   e
all'accesso agli atti e alle strutture.
  2. In coerenza con i principi di cui al comma 1 la Regione attua un
processo  continuo  e  permanente  di  riduzione,  semplificazione  e
aggiornamento  del  proprio  sistema  normativo  per  renderlo   piu'
accessibile,  trasparente e idoneo a garantire una maggiore chiarezza
di rapporti tra cittadini e istituzioni.