Art. 20. Trattamento economico della dirigenza 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale del comparto. Il trattamento economico accessorio, correlato alla tipologia degli incarichi previsti dall'art. 19, e' determinato con apposito provvedimento di Giunta regionale. 2. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento: a) complessita' operativa della struttura; b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione; c) dimensione e qualita' dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attivita' della struttura. 3 La graduatoria delle posizioni e' aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessita', il grado di autonomia, nonche' la distribuzione delle responsabilita' e l'assegnazione delle risorse. 4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di istituzione delle strutture di cui alla presente legge. 5. Dalla data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi cessano di essere corrisposte le indennita' di funzione previste dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 e' abrogato l'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio in materia di indennita' di direzione e di funzione).