Art. 20.
                Trattamento economico della dirigenza
 
  1.  La  retribuzione  del  personale  con qualifica di dirigente e'
determinata dai contratti  collettivi  per  l'area  dirigenziale  del
comparto.   Il   trattamento  economico  accessorio,  correlato  alla
tipologia degli incarichi previsti dall'art. 19, e'  determinato  con
apposito provvedimento di Giunta regionale.
  2.  Le  posizioni  dirigenziali  sono graduate, anche ai fini della
retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale  per  l'area
della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:
   a) complessita' operativa della struttura;
   b)  dimensione  delle  risorse  finanziarie, strumentali e umane a
disposizione;
   c) dimensione e qualita' dei referenti e dei destinatari,  interni
ed esterni, dell'attivita' della struttura.
  3 La graduatoria delle posizioni e' aggiornata ogni qualvolta siano
messe  in  atto  modifiche  rilevanti  riguardanti i compiti, la loro
complessita', il grado di autonomia, nonche' la  distribuzione  delle
responsabilita' e l'assegnazione delle risorse.
  4.  Le  valutazioni  di  cui ai commi che precedono sono effettuate
entro sessanta giorni dalla data di istituzione  delle  strutture  di
cui alla presente legge.
  5.  Dalla  data di adozione dei provvedimenti di conferimento degli
incarichi cessano di essere corrisposte  le  indennita'  di  funzione
previste dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1.
  6.  A  decorrere dalla data di cui al comma 5 e' abrogato l'art.  2
della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 (Provvedimento provvisorio
in materia di indennita' di direzione e di funzione).