Art. 21.
                        Nucleo di valutazione
 
  1. Ai fini del miglioramento dell'area amministrativa  nonche'  per
la  verifica  dei  risultati  conseguiti  da  ciascun  dirigente,  e'
istituito un Nucleo di valutazione con il compito  di  considerare  e
verificare,   mediante  valutazioni,  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la   corretta   ed
economica gestione delle risorse finanziarie.
  2.  Il Nucleo di valutazione e' composto da tre esperti in tecniche
di   valutazione   e    nel    controllo    di    gestione    esterni
all'Amministrazione   regionale,   da   individuarsi  anche  mediante
convenzione con ditte  o  societa'  specializzate.  E'  nominato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale, di concerto con l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio e rimane in carica per  un  periodo  di  tre
anni.
  3.  Il  Nucleo  ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in
posizione di autonomia  rispetto  alle  strutture  e  risponde  della
propria  attivita'  esclusivamente agli organi di direzione politica.
Per  l'espletamento  dei  compiti  istituzionali  del  Nucleo   viene
assegnato,  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta, un apposito
contingente di personale.
  4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e'
rimessa al dirigente del Settore sovraordinato.
  5. Nei successivi trenta giorni, il dirigente Coordinatore di  Area
trasmette al Nucleo di valutazione, sulla scorta della documentazione
di  cui  al  comma  4,  unitamente  a  una propria relazione generale
sull'andamento, nell'anno precedente, dell'Area  cui  e'  preposto  e
delle  singole articolazioni organizzative a essa interne. Per l'Area
del Consiglio, la relativa documentazione e' trasmessa all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio,  che  provvede  al  successivo  invio  alla
Giunta regionale.
  6.  Il  Nucleo  determina  annualmente,  anche su indicazione della
Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo nonche' le
modalita' cui devono attenersi i dirigenti per le relazioni di cui ai
commi 4 e 5.  Ai  fini  della  verifica,  il  Nucleo  ha  accesso  ai
documenti  amministrativi,  puo'  richiedere  relazioni integrative e
procedere  ad  audizioni  informative   anche   in   contraddittorio.
Annualmente  il  Nucleo  elabora e inoltra un rapporto di gestione al
Presidente della Giunta, che lo illustra al  Consiglio  regionale  in
sede di discussione dei documenti di bilancio.
  7.  Con regolamento consiliare, su proposta della Giunta regionale,
sono disciplinati:
   a) le modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione;
   b) i sistemi di valutazione;
   c) la  relazione  interattiva  con  la  struttura  di  raccordo  e
monitoraggio  istituita  nell'Area  di  coordinamento  della  "Giunta
regionale" per il controllo di gestione e le corrispondenti strutture
strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento.