Art. 21. Nucleo di valutazione 1. Ai fini del miglioramento dell'area amministrativa nonche' per la verifica dei risultati conseguiti da ciascun dirigente, e' istituito un Nucleo di valutazione con il compito di considerare e verificare, mediante valutazioni, comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse finanziarie. 2. Il Nucleo di valutazione e' composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'Amministrazione regionale, da individuarsi anche mediante convenzione con ditte o societa' specializzate. E' nominato con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e rimane in carica per un periodo di tre anni. 3. Il Nucleo ha sede presso la Presidenza della Giunta, opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture e risponde della propria attivita' esclusivamente agli organi di direzione politica. Per l'espletamento dei compiti istituzionali del Nucleo viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta, un apposito contingente di personale. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. La relazione e' rimessa al dirigente del Settore sovraordinato. 5. Nei successivi trenta giorni, il dirigente Coordinatore di Area trasmette al Nucleo di valutazione, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4, unitamente a una propria relazione generale sull'andamento, nell'anno precedente, dell'Area cui e' preposto e delle singole articolazioni organizzative a essa interne. Per l'Area del Consiglio, la relativa documentazione e' trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che provvede al successivo invio alla Giunta regionale. 6. Il Nucleo determina annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri di riferimento del controllo nonche' le modalita' cui devono attenersi i dirigenti per le relazioni di cui ai commi 4 e 5. Ai fini della verifica, il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi, puo' richiedere relazioni integrative e procedere ad audizioni informative anche in contraddittorio. Annualmente il Nucleo elabora e inoltra un rapporto di gestione al Presidente della Giunta, che lo illustra al Consiglio regionale in sede di discussione dei documenti di bilancio. 7. Con regolamento consiliare, su proposta della Giunta regionale, sono disciplinati: a) le modalita' di funzionamento del Nucleo di valutazione; b) i sistemi di valutazione; c) la relazione interattiva con la struttura di raccordo e monitoraggio istituita nell'Area di coordinamento della "Giunta regionale" per il controllo di gestione e le corrispondenti strutture strumentali istituite presso ciascuna Area di coordinamento.