Art. 22.
               Dotazione organica della Regione Puglia
 
  1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali della  Regione
Puglia,  determinata  sulla  base  della  ricognizione  di  tutto  il
personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come
previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  successive
modifiche  e  dalla  legge  24  dicembre 1993, n. 537, e' determinata
secondo la Tabella "A" allegata alla presente legge,  afferente  alle
strutture organizzative del Consiglio e della Giunta.
  2.  La  dotazione organica della qualifica unica dirigenziale viene
determinata in n. 500 posti in conseguenza di una riduzione del dieci
per  cento  rispetto  al  personale  con  qualifica  dirigenziale  in
servizio  alla  data del 31 agosto 1993. Successivamente all'adozione
degli atti di organizzazione di cui all'art. 8 della presente  legge,
viene  determinata  la  dotazione organica definitiva della qualifica
dirigenziale, provvedendo a eventuale ulteriore riduzione conseguente
al  riordino  delle  strutture  e  alla  nuova   ripartizione   delle
competenze.
  3.  In  relazione  ai  vincoli  di  spesa  stabiliti  dal  bilancio
pluriennale,    l'organo    istituzionale     competente     provvede
all'adeguamento  dell'organico  globale  di cui alla Tabella "A", con
specifico riferimento  ai  processi  di  delega  o  trasferimento  di
funzioni,  all'evoluzione  della  domanda  di servizi, all'evoluzione
istituzionale nonche' alle  conseguenti  esigenze  organizzative.  In
ogni  caso,  l'aumento  o  la diminuzione dell'organico devono essere
funzionali alle ristrutturazioni  organizzative  e  conseguenti  alle
rilevazione  dei  carichi  di lavoro. Tali operazioni sono effettuate
previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
  4. Qualora  l'adeguamento  dell'organico  comporti  maggiori  oneri
finanziari si provvede con legge di variazione al bilancio.