Art. 22. Dotazione organica della Regione Puglia 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali della Regione Puglia, determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' determinata secondo la Tabella "A" allegata alla presente legge, afferente alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta. 2. La dotazione organica della qualifica unica dirigenziale viene determinata in n. 500 posti in conseguenza di una riduzione del dieci per cento rispetto al personale con qualifica dirigenziale in servizio alla data del 31 agosto 1993. Successivamente all'adozione degli atti di organizzazione di cui all'art. 8 della presente legge, viene determinata la dotazione organica definitiva della qualifica dirigenziale, provvedendo a eventuale ulteriore riduzione conseguente al riordino delle strutture e alla nuova ripartizione delle competenze. 3. In relazione ai vincoli di spesa stabiliti dal bilancio pluriennale, l'organo istituzionale competente provvede all'adeguamento dell'organico globale di cui alla Tabella "A", con specifico riferimento ai processi di delega o trasferimento di funzioni, all'evoluzione della domanda di servizi, all'evoluzione istituzionale nonche' alle conseguenti esigenze organizzative. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione dell'organico devono essere funzionali alle ristrutturazioni organizzative e conseguenti alle rilevazione dei carichi di lavoro. Tali operazioni sono effettuate previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 4. Qualora l'adeguamento dell'organico comporti maggiori oneri finanziari si provvede con legge di variazione al bilancio.