Art. 23.
              Inquadramento del personale non di ruolo
 
  1. Entro i limiti della dotazione organica della Regione, stabilita
dalla  Tabella  "A" di cui all'art. 22, e previo superamento di prova
concorsuale, la Giunta regionale provvede all'inquadramento nel ruolo
unico regionale delle seguenti categorie di personale  non  di  ruolo
gia' retribuite con oneri a carico del bilancio regionale:
   a)  n.  164  operai  addetti  alle  attivita'  forestali  gia' con
rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  ai  sensi  della  legge
regionale  27  maggio  1982,  n.  22  (Trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a  tempo  indeterminato  per  gli  operai
impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia);
   b)  n.  48  operai  addetti  alle medesime attivita' forestali che
hanno comunque maturato il diritto al passaggio a tempo indeterminato
nel rapporto di lavoro con la Regione;
   c) n. 55 operai a tempo indeterminato addetti ai  servizi  irrigui
di  cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1994,
n. 32, nonche' a  sentenze  passate  in  giudicato  ed  eseguite  con
provvedimenti della Giunta regionale;
   d)  n.  2  unita'  di  personale  gia'  dipendente dalla Regione e
riassunto  in  servizio  in  esecuzione  di  provvedimenti  cautelari
giurisdizionali;
   e)  n.  7  unita'  di  personale ex legge 1 giugno 1977, n. 285 in
servizio presso gli uffici della Regione e non  ancora  collocato  in
ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138;
   f)  n.  10  unita'  di  personale  ex legge 1 giugno 1977, n. 285,
attualmente  in  servizio  presso  la  Regione   in   esecuzione   di
provvedimenti  cautelari  giurisdizionali,  non  ancora  collocati in
ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138.
  2.  Con atto della Giunta regionale vengono stabiliti i posti messi
a concorso per ciascuna  qualifica  funzionale,  i  relativi  profili
professionali,  la composizione delle Commissioni di concorso nonche'
le modalita' e i contenuti delle prove concorsuali.