Art. 23. Inquadramento del personale non di ruolo 1. Entro i limiti della dotazione organica della Regione, stabilita dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, e previo superamento di prova concorsuale, la Giunta regionale provvede all'inquadramento nel ruolo unico regionale delle seguenti categorie di personale non di ruolo gia' retribuite con oneri a carico del bilancio regionale: a) n. 164 operai addetti alle attivita' forestali gia' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1982, n. 22 (Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia); b) n. 48 operai addetti alle medesime attivita' forestali che hanno comunque maturato il diritto al passaggio a tempo indeterminato nel rapporto di lavoro con la Regione; c) n. 55 operai a tempo indeterminato addetti ai servizi irrigui di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32, nonche' a sentenze passate in giudicato ed eseguite con provvedimenti della Giunta regionale; d) n. 2 unita' di personale gia' dipendente dalla Regione e riassunto in servizio in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali; e) n. 7 unita' di personale ex legge 1 giugno 1977, n. 285 in servizio presso gli uffici della Regione e non ancora collocato in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138; f) n. 10 unita' di personale ex legge 1 giugno 1977, n. 285, attualmente in servizio presso la Regione in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, non ancora collocati in ruolo ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138. 2. Con atto della Giunta regionale vengono stabiliti i posti messi a concorso per ciascuna qualifica funzionale, i relativi profili professionali, la composizione delle Commissioni di concorso nonche' le modalita' e i contenuti delle prove concorsuali.