Art. 24. Inquadramento nel ruolo regionale del personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482 in servizio presso la Regione. 1. Nei limiti della dotazione organica della Regione stabilita dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, il personale appartenente alle categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482, di II qualifica funzionale (n. 23) e IV q.f. (n. 30), in servizio presso la Regione Puglia da data antecedente al 31 dicembre 1991 per effetto di decisioni giurisdizionali cautelari, e' inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione Puglia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Previo formale provvedimento di Giunta regionale, il rapporto di lavoro con le unita' di personale di cui al comma 1, regolato ex art. 14, C.C.N.L./1995, e' costituito sulla base della corrispondente qualifica gia' rivestita nel rapporto di lavoro con la Regione e nel rispetto delle aliquote complessive previste dal comma 1 dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482. 3. Successivamente all'inquadramento del personale di cui al presente articolo, ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 36 e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.