Art. 24.
  Inquadramento nel ruolo regionale del personale appartenente alle
categorie protette ex legge 2 aprile 1968, n. 482 in servizio  presso
la Regione.
 
  1.  Nei  limiti  della  dotazione  organica della Regione stabilita
dalla Tabella "A" di cui all'art. 22, il personale appartenente  alle
categorie  protette  ex  legge 2 aprile 1968, n. 482, di II qualifica
funzionale (n. 23) e IV q.f. (n. 30), in servizio presso  la  Regione
Puglia  da  data  antecedente  al  31  dicembre  1991  per effetto di
decisioni giurisdizionali cautelari, e' inquadrato  nel  ruolo  unico
del  personale  della  Regione  Puglia  dal  primo  giorno  del  mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Previo formale provvedimento di Giunta regionale, il rapporto di
lavoro con le unita' di personale di cui al comma 1, regolato ex art.
14, C.C.N.L./1995, e'  costituito  sulla  base  della  corrispondente
qualifica  gia' rivestita nel rapporto di lavoro con la Regione e nel
rispetto delle aliquote complessive previste dal  comma  1  dell'art.
12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
  3.  Successivamente  all'inquadramento  del  personale  di  cui  al
presente articolo, ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui  alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 si applicano le disposizioni previste dal
comma  1  dell'art.  36  e  dall'art.  42  del  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.