Art. 25. 1. Le procedure di cui all'art. 90 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma e' abrogata.