Art. 25.
 
  1. Le procedure di cui all'art. 90 della legge regionale  25  marzo
1974,  n.  18,  come  sostituito dall'art. 4 della legge regionale 18
luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono fatti  salvi
gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma e' abrogata.