Art. 26.
              Dotazione organica degli enti strumentali
 
  1.  Il ruolo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione
Puglia  (ERSAP)  e'  soppresso  in  conseguenza  di  quanto  disposto
dall'art.    35  della  legge  regionale  19  giugno  1993,  n. 9. Il
personale in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge  e'  trasferito  nel  ruolo  organico  della Regione Puglia con
decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente e ricompreso, con  la
qualifica  funzionale in godimento, nella Tabella "A" di cui all'art.
22.  Lo  stesso  personale  conserva  la  posizione  giuridica  e  il
trattamento   economico   e  previdenziale  acquisiti  alla  data  di
trasferimento.
  2. Le dotazioni organiche degli Enti  per  il  diritto  agli  studi
universitari  (EDISU)  di  cui  all'art.  41  della legge regionale 5
luglio  1996,  n.  12  (Diritto   agli   studi   universitari)   sono
provvisoriamente  determinate  secondo  le allegate Tabelle "B" e "C"
afferenti rispettivamente agli EDISU di Bari e Lecce.
  3.  La  dotazione  organica  del  ruolo  regionale delle Aziende di
promozione turistica (APT) di cui all'art. 26 della  legge  regionale
23  ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'amministrazione turistica
regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17  maggio  1983,  n.
217)   e'   determinata  secondo  l'allegata  Tabella  "D"  afferente
complessivamente alle Aziende di promozione turistica delle  Province
di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.