Art. 26. Dotazione organica degli enti strumentali 1. Il ruolo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia (ERSAP) e' soppresso in conseguenza di quanto disposto dall'art. 35 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e' trasferito nel ruolo organico della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente e ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella "A" di cui all'art. 22. Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento. 2. Le dotazioni organiche degli Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU) di cui all'art. 41 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle "B" e "C" afferenti rispettivamente agli EDISU di Bari e Lecce. 3. La dotazione organica del ruolo regionale delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e' determinata secondo l'allegata Tabella "D" afferente complessivamente alle Aziende di promozione turistica delle Province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.