Art. 28.
 
  1.  In  attesa  dell'emanazione  di   una   legge   sull'Avvocatura
regionale,  al fine di contenere le spese legali, i dipendenti di VII
qualifica funzionale iscritti all'Albo degli avvocati  o  procuratori
sono abilitati a rappresentare e difendere la Regione.