Art. 29.
                        Attivita' informatica
 
  1.  Ai  fini  del  miglioramento dell'erogazione dei servizi, della
trasparenza dell'azione amministrativa, dell'accesso facilitato  alle
informazioni  a  supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento
dei costi dell'azione amministrativa, in sintonia con  le  previsioni
di  cui  al  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione
intende   provvedere   con   proprio   personale   dipendente    alla
progettazione,  allo  sviluppo  e  alla  gestione  dei propri sistemi
informativi  automatizzati  a  integrazione  e  potenziamento   delle
attuali attivita' informatiche per:
   a)  definire un sistema informatico aperto e in grado di dialogare
con i sistemi informativi dell'Amministrazione pubblica e dell'Unione
europea in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione dei
sistemi locali e remoti;
   b) garantire il  rispetto  degli  standard  di  elaborazione  dati
definiti in armonia con le normative comunitarie;
   c)   promuovere   l'accesso  alle  informazioni,  nelle  modalita'
definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte  dei  cittadini,
degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.