Art. 29. Attivita' informatica 1. Ai fini del miglioramento dell'erogazione dei servizi, della trasparenza dell'azione amministrativa, dell'accesso facilitato alle informazioni a supporto delle decisioni pubbliche, del contenimento dei costi dell'azione amministrativa, in sintonia con le previsioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la Regione intende provvedere con proprio personale dipendente alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati a integrazione e potenziamento delle attuali attivita' informatiche per: a) definire un sistema informatico aperto e in grado di dialogare con i sistemi informativi dell'Amministrazione pubblica e dell'Unione europea in modo da consentire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi locali e remoti; b) garantire il rispetto degli standard di elaborazione dati definiti in armonia con le normative comunitarie; c) promuovere l'accesso alle informazioni, nelle modalita' definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte dei cittadini, degli enti locali, delle imprese e dei titolari di professioni.