Art. 3. Principi in materia di amministrazione 1. Il modello organizzativo regionale si ispira ai seguenti principi: a) scelta della programmazione come metodo di intervento organico nella realta' socio-economica della Regione; b) riconoscimento del ruolo di promozione delle autonomie locali (Comuni, Province), sostegno alle iniziative di associazione e integrazione tra enti locali per lo sviluppo del territorio e per la gestione piu' efficiente di servizi, coerente determinazione degli indirizzi della Regione secondo i principi di sussidiarieta'; c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d'interesse generale; d) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicita' e complementarieta'; e) snellimento delle procedure e massima pubblicita' degli atti del procedimento; f) decentramento delle funzioni amministrative agli enti locali, attraverso gli istituti dell'attribuzione delle funzioni, della delega e della sub-delega, previa intesa con le loro associazioni regionali ovvero, in caso di delega specifica, anche con l'ente interessato; g) qualita' dei servizi, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa, nonche' economicita' ed efficienza della gestione; h) separazione dell'attivita' di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa.