Art. 3.
               Principi in materia di amministrazione
 
  1.  Il  modello  organizzativo  regionale  si  ispira  ai  seguenti
principi:
   a) scelta della programmazione come metodo di intervento  organico
nella realta' socio-economica della Regione;
   b)  riconoscimento  del ruolo di promozione delle autonomie locali
(Comuni,  Province),  sostegno  alle  iniziative  di  associazione  e
integrazione  tra enti locali per lo sviluppo del territorio e per la
gestione piu' efficiente di servizi,  coerente  determinazione  degli
indirizzi della Regione secondo i principi di sussidiarieta';
   c) partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi
sociali  alla  formazione di provvedimenti amministrativi d'interesse
generale;
   d) distribuzione delle funzioni secondo criteri di  organicita'  e
complementarieta';
   e)  snellimento  delle  procedure e massima pubblicita' degli atti
del procedimento;
   f) decentramento delle funzioni amministrative agli  enti  locali,
attraverso  gli  istituti  dell'attribuzione  delle  funzioni,  della
delega e della sub-delega, previa intesa  con  le  loro  associazioni
regionali  ovvero,  in  caso  di  delega  specifica, anche con l'ente
interessato;
   g)  qualita'  dei  servizi,   imparzialita'   e   buon   andamento
dell'azione  amministrativa, nonche' economicita' ed efficienza della
gestione;
   h) separazione dell'attivita' di direzione e di indirizzo politico
da quella di gestione amministrativa.