Art. 31.
         Prima istituzione della quinta qualifica funzionale
 
  1.  Nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella "A", i
posti di quinta qualifica funzionale sono cosi' suddivisi:
   a)  n. 170 posti da destinarsi a profili professionali attinenti a
funzioni tecniche e di vigilanza secondo quanto previsto dall'art.  8
della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e  dell'allegato  "A"  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;
   b)  n.  630  posti  per  il profilo professionale di "Addetto alla
registrazione dei dati" di cui all'art. 30, comma 1, lettera c).
  2. I posti di quinta  qualifica  funzionale  di  cui  al  comma  1,
lettera a), sono attribuiti con le procedure previste dall'art. 32.