Art. 31. Prima istituzione della quinta qualifica funzionale 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella "A", i posti di quinta qualifica funzionale sono cosi' suddivisi: a) n. 170 posti da destinarsi a profili professionali attinenti a funzioni tecniche e di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e dell'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; b) n. 630 posti per il profilo professionale di "Addetto alla registrazione dei dati" di cui all'art. 30, comma 1, lettera c). 2. I posti di quinta qualifica funzionale di cui al comma 1, lettera a), sono attribuiti con le procedure previste dall'art. 32.