Art. 32
              Prima copertura delle vacanze di organico
 
  1.  In  sede  di  prima applicazione della presente legge la Giunta
regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di
ciascuna qualifica, cosi' come determinati dalla Tabella "A"  di  cui
all'art.  22.  Sempre  in  sede  di prima applicazione della presente
legge, entro due anni dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore  e
comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di
trasferimento  di  funzioni  al  sistema  delle  Autonomie locali, si
provvede alla loro copertura secondo le modalita' di cui al  presente
articolo,  ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984,
n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n.
13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2, in quanto detta
norma non
 e' mai stata applicata dalla Regione Puglia.
  2. I posti risultanti vacanti  in  ogni  qualifica  funzionale,  in
progressione  successiva,  a  partire  dall'ottava  e fino alla terza
qualifica funzionale, sono  coperti  mediante  concorsi  interni  per
titoli  ed  esami  ovvero, per le qualifiche della quinta all'ottava,
mediante  corsi-concorso  riservati  al  personale  inquadrato  nella
qualifica  immediatamente  inferiore  con  un'anzianita' di effettivo
servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in  possesso  del
titolo   di   studio   richiesto   per  la  qualifica  funzionale  di
appartenenza; per i profili amministrativi  del  quarto  livello,  il
sesto  livello  costituisce  la  qualifica  funzionale immediatamente
superiore, ai sensi dell'art. 35, comma 3, della  legge  regionale  9
maggio 1984, n. 26.
  3.  Nel  computo  dei  posti  vacanti  di  cui  al comma 1 non sono
considerati quelli destinati ai profili professionali individuati  ai
sensi degli artt. 23, 24 e 30.
  4.  Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al comma 2
i  dipendenti  inquadrati  nel  ruolo  unico  regionale  per  effetto
dell'art.    26,  comma  1,  che avevano effettuato i concorsi di cui
all'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26  nell'ente  di
provenienza.
  5.  Le  norme di cui al presente articolo potranno essere applicate
per il personale degli EDISU di cui all'articolo 26, comma 2, entro i
limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite
ai sensi delle legge regionale 5 luglio 1996,  n.  12  (Diritto  agli
studi universitari).