Art. 32 Prima copertura delle vacanze di organico 1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale determina il numero dei posti vacanti del ruolo organico di ciascuna qualifica, cosi' come determinati dalla Tabella "A" di cui all'art. 22. Sempre in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si provvede alla loro copertura secondo le modalita' di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2, in quanto detta norma non e' mai stata applicata dalla Regione Puglia. 2. I posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale, in progressione successiva, a partire dall'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli ed esami ovvero, per le qualifiche della quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianita' di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza; per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26. 3. Nel computo dei posti vacanti di cui al comma 1 non sono considerati quelli destinati ai profili professionali individuati ai sensi degli artt. 23, 24 e 30. 4. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al comma 2 i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale per effetto dell'art. 26, comma 1, che avevano effettuato i concorsi di cui all'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 nell'ente di provenienza. 5. Le norme di cui al presente articolo potranno essere applicate per il personale degli EDISU di cui all'articolo 26, comma 2, entro i limiti delle dotazioni organiche di ciascun ente strumentale definite ai sensi delle legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari).