Art. 33. Compimento procedura concorsuale 1. Ad adempimento di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, il contingente della II qualifica dirigenziale viene stabilito in n. 72 posti cosi' come determinati dal bando di concorso indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 467 del 7 maggio 1987. Lo stesso concorso e' portato a compimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi della presente legge, le strutture non assegnate ai vincitori cessati dal servizio attivo sono conferite ai dirigenti secondo l'ordine di collocazione in graduatoria.