Art. 33.
                  Compimento procedura concorsuale
 
  1. Ad adempimento di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 della
legge  regionale  9  maggio  1984,  n.  26,  il  contingente della II
qualifica dirigenziale viene stabilito in  n.  72  posti  cosi'  come
determinati  dal bando di concorso indetto con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 467 del 7 maggio 1987. Lo  stesso  concorso
e'   portato   a  compimento,  ai  sensi  dell'art.  25  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. Sino alla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  attuativi
della presente legge, le strutture non assegnate ai vincitori cessati
dal  servizio  attivo sono conferite ai dirigenti secondo l'ordine di
collocazione in graduatoria.