Art. 34. Abrogazione e rinvio 1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge. 2. In particolare, a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art. 8, oltre alle disposizioni individuate dall'art. 20 della presente legge, sono abrogati: a) il Titolo II (Uffici del Consiglio regionale), a eccezione dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, cosi' come modificato dall'articolo unico della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e del Comitato per il piano); il Titolo III (Uffici della Giunta regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla disciplina delle Segreterie particolari del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori; il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli atti degli enti locali e Uffici regionali del Contenzioso) e il Titolo V (Principi dell'ordinamento amministrativo), nonche' gli artt. 39 (Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40 (Attribuzioni del Coordinatore di Ufficio), 42 (Attribuzioni del personale della 7 fascia funzionale), 49 (Nomina dei coordinatori), 50 (Accesso alle fasce funzionali) e 51 (Mansioni) della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18; b) l'art. 11 (Funzioni di coordinamento) della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16; c) gli artt. 12 (Funzione dirigenziale), 13 (Attribuzioni e compiti dei dirigenti), 14 (Responsabilita' dei dirigenti), 15 (Prima qualifica funzionale dirigenziale), 16 (Seconda qualifica funzionale dirigenziale) e 17 (Funzione di coordinamento) della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26; d) gli artt. 39 (Principi generali), 40 (Mobilita' dei dirigenti), 41 (Responsabilita' dei dirigenti), 42 (Accesso alle qualifiche dirigenziali) e 43 (Contingente della I qualifica dirigenziale) della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13; e) l'art. 38 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22; f) la legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37" (Elevazione limiti di eta' per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia). 3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono altresi' soppresse tutte le strutture costituite ai sensi di legge regionali o altre disposizioni regionali di disciplina settoriale.