Art. 34.
                        Abrogazione e rinvio
 
  1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e  regolamentari
incompatibili con quelle della presente legge.
  2.   In  particolare,  a  decorrere  dalla  data  di  adozione  dei
provvedimenti relativi al regolamento di cui all'art. 8,  oltre  alle
disposizioni  individuate  dall'art.  20  della  presente legge, sono
abrogati:
   a) il Titolo II (Uffici  del  Consiglio  regionale),  a  eccezione
dell'art.  9  della  legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, cosi' come
modificato dall'articolo unico della legge regionale 4 febbraio 1994,
n. 7 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei
Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti  e
del  Comitato  per  il  piano);  il  Titolo  III (Uffici della Giunta
regionale), a eccezione degli artt. 21 e 23 relativi alla  disciplina
delle  Segreterie  particolari  del Presidente, del Vice Presidente e
degli Assessori; il Titolo IV (Uffici degli organi di controllo sugli
atti  degli enti locali e Uffici  regionali  del  Contenzioso)  e  il
Titolo  V  (Principi  dell'ordinamento  amministrativo),  nonche' gli
artt. 39 (Attribuzioni del Coordinatore di Settore), 40 (Attribuzioni
del Coordinatore di Ufficio), 42 (Attribuzioni del personale della  7
fascia  funzionale),  49  (Nomina dei coordinatori), 50 (Accesso alle
fasce funzionali) e 51 (Mansioni)  della  legge  regionale  25  marzo
1974, n. 18;
   b)  l'art. 11 (Funzioni di coordinamento) della legge regionale 13
marzo 1980, n. 16;
   c) gli  artt.  12  (Funzione  dirigenziale),  13  (Attribuzioni  e
compiti dei dirigenti), 14 (Responsabilita' dei dirigenti), 15 (Prima
qualifica  funzionale dirigenziale), 16 (Seconda qualifica funzionale
dirigenziale) e 17 (Funzione di coordinamento) della legge  regionale
9 maggio 1984, n. 26;
   d) gli artt. 39 (Principi generali), 40 (Mobilita' dei dirigenti),
41  (Responsabilita'  dei  dirigenti),  42  (Accesso  alle qualifiche
dirigenziali) e 43 (Contingente della I qualifica dirigenziale) della
legge regionale 13 aprile 1988, n. 13;
   e) l'art.  38  (Responsabilita'  per  l'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali) della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22;
   f)  la  legge  regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle
disposizioni di cui  al  decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413,
convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37" (Elevazione limiti di
eta' per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia).
  3.  Dalla  medesima  data di cui al comma 2 sono altresi' soppresse
tutte le strutture costituite ai sensi di  legge  regionali  o  altre
disposizioni regionali di disciplina settoriale.