Art. 35.
                          Norma finanziaria
 
  1.  La  spesa necessaria per la nuova dotazione organica e' di lire
170.534.411.940.
  2. Gli oneri finanziari complessivi  necessari  per  l'applicazione
della presente legge dovranno essere comunque contenuti nei limiti di
cui  all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ossia
della spesa per la retribuzione determinata al  31  agosto  1993,  ai
sensi  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ammontante a lire
174.935.313.800.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 4 febbraio 1997
                               DISTASO
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  (Omissis).