Art. 35. Norma finanziaria 1. La spesa necessaria per la nuova dotazione organica e' di lire 170.534.411.940. 2. Gli oneri finanziari complessivi necessari per l'applicazione della presente legge dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ossia della spesa per la retribuzione determinata al 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ammontante a lire 174.935.313.800. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 4 febbraio 1997 DISTASO ------- (Omissis).