Art. 4. Ripartizione delle competenze 1. Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali. 2. Gli organi di direzione politica della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Regione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, con responsabilita' della gestione e dei relativi risultati. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto: a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare, l'indicazione delle priorita', l'emanazione delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati; b) la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite secondo quanto previsto dall'art. 19; c) gli atti a carattere normativo; d) gli atti di programmazione e di pianificazione; e) la definizione degli "accordi di programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonche' degli accordi e intese di programma previsti dalla normativa in vigore; f) la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonche' per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti; g) gli atti di controllo sugli enti dipendenti e sugli altri enti e organismi esterni alla Regione, con esclusione degli atti espressamente demandati dalle leggi regionali alla competenza dei dirigenti; h) gli atti concernenti inchieste e indagini; i) gli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno a enti e organismi esterni, nonche' di nomina o di autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni all'amministrazione nel rispetto della normativa contrattuale vigente; j) la costituzione o soppressione delle strutture di livello dirigenziale e la nomina dei responsabili di tali strutture nel rispetto della normativa contrattuale vigente; k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge regionale.