Art. 4.
                    Ripartizione delle competenze
 
  1. Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato che
lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni  attribuiscono
agli  organi  di  direzione  politica  sono  ripartite,  ai sensi del
presente e dei successivi articoli, tra  gli  stessi  e  i  dirigenti
regionali.
  2.  Gli  organi  di  direzione  politica della Regione, nell'ambito
delle rispettive competenze statutarie e legislative, definiscono gli
obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza
 dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
 impartite.
  3. Alla dirigenza regionale spetta la gestione finanziaria, tecnica
e  amministrativa  dell'ente,  compresa  l'adozione  degli  atti  che
impegnano  la  Regione  verso  l'esterno, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle  risorse  umane  e  strumentali  e  di
controllo,   con   responsabilita'  della  gestione  e  dei  relativi
risultati.
  4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi  di
direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto:
   a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da
attuare,  l'indicazione delle priorita', l'emanazione delle direttive
generali per l'azione amministrativa e per la  gestione,  rivolte  al
conseguimento degli obiettivi prefissati;
   b)  la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati
della  gestione  amministrativa  alle  direttive  generali  impartite
secondo quanto previsto dall'art. 19;
   c) gli atti a carattere normativo;
   d) gli atti di programmazione e di pianificazione;
   e)  la definizione degli "accordi di programma" ai sensi dell'art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonche' degli accordi  e  intese
di programma previsti dalla normativa in vigore;
   f)  la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni,
contributi e altri ausili finanziari, nonche' per  la  determinazione
di  tariffe,  canoni  e  rette  e  per il rilascio di autorizzazioni,
licenze e altri analoghi provvedimenti;
   g) gli atti di controllo sugli enti dipendenti e sugli altri  enti
e   organismi   esterni  alla  Regione,  con  esclusione  degli  atti
espressamente demandati dalle leggi  regionali  alla  competenza  dei
dirigenti;
   h) gli atti concernenti inchieste e indagini;
   i)  gli atti di nomina dei rappresentanti regionali in seno a enti
e  organismi  esterni,  nonche'  di  nomina  o  di  autorizzazione  a
dipendenti  regionali  per  incarichi esterni all'amministrazione nel
rispetto della normativa contrattuale vigente;
   j) la costituzione  o  soppressione  delle  strutture  di  livello
dirigenziale  e  la  nomina  dei  responsabili  di tali strutture nel
rispetto della normativa contrattuale vigente;
   k) gli altri atti loro attribuiti dalla legge regionale.