Art. 5. Funzione dirigenziale 1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo politico, compete ai dirigenti: a) l'attuazione di obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali fissati dagli organi di indirizzo politico; b) la collaborazione ai suddetti organi attraverso l'articolazione di proposte relative agli atti di competenza degli stessi, secondo conformi indirizzi ricevuti; c) la direzione e l'organizzazione delle strutture operative cui sono preposti, predisponendo programmi di lavoro; d) lo svolgimento di attivita' di elaborazione tecnica, di consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attivita' di natura tecnico-professionale; l'esercizio di funzioni ispettive e di controllo; e) la gestione finanziaria e amministrativa delle attivita' loro affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna e che impegnino l'amministrazione verso terzi, con l'assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilita' di impegno e liquidazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilita' e bilancio e garantendo l'imparzialita' e il buon andamento della amministrazione secondo i canoni della economicita' della gestione, della efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure; f) ogni altra attivita' attribuita dalla legge regionale. 2. Le categorie di provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella responsabilita' dei dirigenti desunte dal comma 1, sono specificate, per le Aree e i Settori di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propri atti deliberativi.