Art. 5.
                        Funzione dirigenziale
 
  1.  Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni,  definite   dalla
presente  legge  e  dagli atti regolamentari e di indirizzo politico,
compete ai dirigenti:
   a) l'attuazione di obiettivi,  programmi,  priorita'  e  direttive
generali fissati dagli organi di indirizzo politico;
   b) la collaborazione ai suddetti organi attraverso l'articolazione
di  proposte  relative  agli atti di competenza degli stessi, secondo
conformi indirizzi ricevuti;
   c) la direzione e l'organizzazione delle strutture  operative  cui
sono preposti, predisponendo programmi di lavoro;
   d)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  elaborazione  tecnica,  di
consulenza, studio e ricerca; lo svolgimento di attivita'  di  natura
tecnico-professionale;   l'esercizio   di  funzioni  ispettive  e  di
controllo;
   e) la gestione finanziaria e amministrativa delle  attivita'  loro
affidate, con la diretta emanazione di atti amministrativi definitivi
anche  a  rilevanza  esterna  e che impegnino l'amministrazione verso
terzi, con l'assunzione dei relativi autonomi poteri di spesa e delle
corrispondenti  responsabilita'  di  impegno  e   liquidazione,   nel
rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  contabilita'  e
bilancio e garantendo  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento  della
amministrazione  secondo  i canoni della economicita' della gestione,
della efficacia dell'azione amministrativa e della semplificazione  e
trasparenza delle procedure;
   f) ogni altra attivita' attribuita dalla legge regionale.
  2.  Le categorie di provvedimenti rientranti nelle funzioni e nella
responsabilita' dei dirigenti desunte dal comma 1, sono  specificate,
per  le  Aree  e  i  Settori  di competenza, dalla Giunta regionale e
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con  propri  atti
deliberativi.