Art. 6. Modalita' di esercizio della funzione dirigenziale 1. I dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti e assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla legislazione vigente. 2. Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, degli atti adottati e del buon andamento, dell'imparzialita', della legittimita' ed economicita' dell'azione delle strutture organizzative alle quali sono preposti, nonche' della compatibilita' finanziaria. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, i dirigenti predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in base ai quali deve essere provveduto alla istruttoria e alla adozione degli atti di competenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari o, comunque, destinatari del provvedimento. 4. I dirigenti condividono a ogni effetto la responsabilita' delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto e il dovere di esprimere formalmente il loro eventuale dissenso per ragioni di legittimita'; sono tuttavia tenuti a eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti illeciti. 5. Gli atti adottati dai dirigenti sono trasmessi in originale alla Segreteria della Giunta regionale. Gli stessi atti sono resi pubblici mediante l'inserimento in apposito Albo da istituire presso le rispettive Aree e/o Settori; l'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli atti adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono trasmessi in originale all'Ufficio di Presidenza. 6. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, hanno facolta', previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal caso, la Giunta o l'Ufficio di Presidenza procede all'accertamento delle relative responsabilita' dirigenziali.