Art. 6.
         Modalita' di esercizio della funzione dirigenziale
 
  1.   I   dirigenti,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  devono
attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti e assicurare
la rigorosa osservanza  delle  norme  procedimentali  previste  dalla
legislazione vigente.
  2.    Ferma    restando    la   responsabilita'   penale,   civile,
amministrativa,  contabile  e  disciplinare  prevista  per  tutti   i
dipendenti  regionali,  i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio
delle proprie funzioni, degli atti adottati  e  del  buon  andamento,
dell'imparzialita',  della  legittimita'  ed economicita' dell'azione
delle strutture organizzative alle quali sono preposti, nonche' della
compatibilita' finanziaria.
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, i  dirigenti  predeterminano
con  atto  formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in base
ai quali deve essere provveduto  alla  istruttoria  e  alla  adozione
degli   atti   di   competenza,   alla  individuazione  dei  soggetti
beneficiari o, comunque, destinatari del provvedimento.
  4. I dirigenti condividono a ogni effetto la responsabilita'  delle
direttive  e  degli atti cui hanno concorso e per i quali non abbiano
espresso il loro dissenso. Essi hanno  il  diritto  e  il  dovere  di
esprimere  formalmente  il  loro  eventuale  dissenso  per ragioni di
legittimita'; sono tuttavia tenuti a eseguire  le  disposizioni  che,
nonostante  il  dissenso  espresso,  vengono  rinnovate per iscritto,
salvo che non comportino atti illeciti.
  5. Gli atti adottati dai dirigenti sono trasmessi in originale alla
Segreteria della Giunta regionale. Gli stessi atti sono resi pubblici
mediante l'inserimento  in  apposito  Albo  da  istituire  presso  le
rispettive  Aree e/o Settori; l'avvenuta pubblicazione, comunque, non
esonera  dall'obbligo  della  notifica   degli   atti   ai   soggetti
interessati.  Gli atti adottati dai dirigenti del Consiglio regionale
sono trasmessi in originale all'Ufficio di Presidenza.
  6.  In  caso  di  omissione  o  ritardo  nell'esercizio  dei poteri
conferiti ai dirigenti  che  determini  pregiudizio  per  l'interesse
pubblico,  la Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive
competenze, hanno facolta', previa diffida, di porre in essere in via
sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tal
caso, la Giunta o l'Ufficio di  Presidenza  procede  all'accertamento
delle relative responsabilita' dirigenziali.