Art. 7. Articolazione delle strutture organizzative regionali 1. L'organizzazione amministrativa regionale, si articola in: a) strutture permanenti che attendono a funzioni e attivita' di carattere continuativo, denominato "Aree", "Settori" e "Uffici"; b) strutture temporanee connesse alla realizzazione di specifici progetti che hanno carattere di unicita' nel quadro delle attivita' regionali o che possono richiedere l'integrazione tra diverse unita' organizzative, denominate "Strutture di progetto". 2. L'Area e' la struttura organizzativa responsabile di attivita' omogenee definite in relazione agli obiettivi strategici, alle risorse assegnate e ai conseguenti volumi di spesa. A ogni Area e' preposto un dirigente Coordinatore di Area. 3. Il Settore rappresenta l'articolazione dell'Area. Ciascun Settore e' definito con riferimento a funzioni specifiche, anche a livello periferico, ed e' dotato delle risorse umane e strumentali necessarie. A ogni Settore e' preposto un dirigente. 4. L'Ufficio rappresenta l'articolazione del Settore e/o dell'Area ed e' definito in relazione alle specifiche attivita' da svolgere, anche a livello periferico. A ogni Ufficio e' preposto un dirigente. 5. Nell'ambito delle strutture di Area e di Settore possono essere costituite posizioni individuali per lo svolgimento di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, di studio e ricerca, di livello dirigenziale. 6. Il Presidente della Giunta regionale si avvale altresi' di un autonomo Gabinetto, il cui responsabile opera con funzioni di ausiliarieta' per l'esercizio delle sue attivita' istituzionali e con compiti di raccordo e coordinamento dell'attivita' complessiva della Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici.