Art. 7.
        Articolazione delle strutture organizzative regionali
 
  1. L'organizzazione amministrativa regionale, si articola in:
   a)  strutture  permanenti  che attendono a funzioni e attivita' di
carattere continuativo, denominato "Aree", "Settori" e "Uffici";
   b) strutture temporanee connesse alla realizzazione  di  specifici
progetti  che  hanno carattere di unicita' nel quadro delle attivita'
regionali o che possono richiedere l'integrazione tra diverse  unita'
organizzative, denominate "Strutture di progetto".
  2.  L'Area  e' la struttura organizzativa responsabile di attivita'
omogenee  definite  in  relazione  agli  obiettivi  strategici,  alle
risorse  assegnate  e  ai conseguenti volumi di spesa. A ogni Area e'
preposto un dirigente Coordinatore di Area.
  3.  Il  Settore  rappresenta  l'articolazione  dell'Area.   Ciascun
Settore  e'  definito  con riferimento a funzioni specifiche, anche a
livello periferico, ed e' dotato delle risorse  umane  e  strumentali
necessarie.  A ogni Settore e' preposto un dirigente.
  4.  L'Ufficio rappresenta l'articolazione del Settore e/o dell'Area
ed e' definito in relazione alle specifiche  attivita'  da  svolgere,
anche a livello periferico. A ogni Ufficio e' preposto un dirigente.
  5.  Nell'ambito delle strutture di Area e di Settore possono essere
costituite posizioni  individuali  per  lo  svolgimento  di  funzioni
ispettive,  di  elaborazione tecnica, di studio e ricerca, di livello
dirigenziale.
  6. Il Presidente della Giunta regionale si avvale  altresi'  di  un
autonomo  Gabinetto,  il  cui  responsabile  opera  con  funzioni  di
ausiliarieta' per l'esercizio delle sue attivita' istituzionali e con
compiti di raccordo e coordinamento dell'attivita' complessiva  della
Regione per la realizzazione degli obiettivi programmatici.