Art. 8. Aree di coordinamento 1. Sono istituite sedici Aree di coordinamento, di cui quattro relative alle competenze ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi istituzionali e dodici per ricomprendere le materie di competenza regionale. 2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie e strumentali per il funzionamento degli organi, di cui al comma 1, sono articolate come di seguito: a) Area del Consiglio regionale (comprendente i seguenti ambiti di operativita'): - Segreteria del Consiglio - Bilancio e Ragioneria - Personale e Organizzazione - Amministrazione e Provveditorato - Affari legislativi e giuridici - Commissioni consiliari permanenti - Studi e pianificazione - Documentazione - Comunicazione e Stampa - Gruppi consiliari - Difensore civico b) Aree della Presidenza della Giunta regionale, cosi' suddivise: 1. Area delle funzioni regionali e degli affari legislativi e giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operativita'): - Segreteria della Presidenza - Affari legislativi e istituzionali - Legale e Contenzioso - Comunicazione e Stampa - Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni - Trasferimento competenze statali - Materie delegate agli enti locali e territoriali 2. Area del Coordinamento delle Politiche europee (comprendente i seguenti ambiti di operativita'): - Affari sociali - Risorse - Rapporti Regione-Unione Europea c) Area della Giunta regionale (comprendente i seguenti ambiti di operativita'): - Segreteria della Giunta - Struttura di raccordo e monitoraggio delle corrispondenti strutture strumentali per la gestione, esistenti presso le restanti Aree di coordinamento, competenti per: - Ragioneria - Economato - Contratti e appalti - Gestione delle risorse umane - Sistemi informativi - Controllo di gestione 3. Nell'ambito di ciascuna delle Aree di coordinamento di cui al comma 2 possono essere costituiti non piu' di sette Settori. 4. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento di attuazione, proposto dalla Giunta regionale, attribuisce alle singole rimanenti dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della Regione. 5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in relazione al grado di complessita' e ampiezza dell'attivita' da svolgere, potra' essere strutturata su uno o piu' Settori, anche a livello periferico ove necessari, a loro volta articolati in uno o piu' Uffici in relazione alle esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di cui al comma 4, non possono essere costituiti piu' di settanta Settori. 6. Con regolamento del Consiglio regionale si provvede a definire la declaratoria delle Aree di coordinamento, specificando le attribuzioni dei singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area. Lo stesso regolamento determina il numero degli Uffici e delle posizioni di studio e ricerca ricompresi in ciascuna Area e/o Settore. 7. In fase di prima applicazione, il regolamento e' approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.