Art. 8.
                        Aree di coordinamento
 
  1.  Sono  istituite  sedici  Aree  di coordinamento, di cui quattro
relative  alle   competenze   ausiliarie   e   strumentali   per   il
funzionamento  degli  organi istituzionali e dodici per ricomprendere
le materie di competenza regionale.
  2. Le quattro Aree con funzioni ausiliarie  e  strumentali  per  il
funzionamento  degli  organi, di cui al comma 1, sono articolate come
di seguito:
   a) Area del Consiglio regionale (comprendente i seguenti ambiti di
operativita'):
   - Segreteria del Consiglio
   - Bilancio e Ragioneria
   - Personale e Organizzazione
   - Amministrazione e Provveditorato
   - Affari legislativi e giuridici
   - Commissioni consiliari permanenti
   - Studi e pianificazione
   - Documentazione
   - Comunicazione e Stampa
   - Gruppi consiliari
   - Difensore civico
   b) Aree della Presidenza della Giunta regionale, cosi' suddivise:
   1. Area delle funzioni regionali  e  degli  affari  legislativi  e
giuridici (comprendente i seguenti ambiti di operativita'):
   - Segreteria della Presidenza
   - Affari legislativi e istituzionali
   - Legale e Contenzioso
   - Comunicazione e Stampa
   - Rapporti con la Conferenza Stato-Regioni
   - Trasferimento competenze statali
   - Materie delegate agli enti locali e territoriali
   2.  Area del Coordinamento delle Politiche europee (comprendente i
seguenti ambiti di operativita'):
   - Affari sociali
   - Risorse
   - Rapporti Regione-Unione Europea
   c) Area della Giunta regionale (comprendente i seguenti ambiti  di
operativita'):
   - Segreteria della Giunta
   -  Struttura  di  raccordo  e  monitoraggio  delle  corrispondenti
strutture strumentali per la gestione, esistenti presso  le  restanti
Aree di coordinamento, competenti per:
   - Ragioneria
   - Economato
   - Contratti e appalti
   - Gestione delle risorse umane
   - Sistemi informativi
   - Controllo di gestione
  3.  Nell'ambito  di  ciascuna delle Aree di coordinamento di cui al
comma 2 possono essere costituiti non piu' di sette Settori.
  4. Il Consiglio regionale, con apposito regolamento di  attuazione,
proposto  dalla  Giunta regionale, attribuisce alle singole rimanenti
dodici Aree di coordinamento le matrici di competenza della Regione.
  5. Ogni materia o gruppo di materie omogenee, in relazione al grado
di complessita' e ampiezza dell'attivita' da svolgere, potra'  essere
strutturata  su  uno  o  piu' Settori, anche a livello periferico ove
necessari, a loro volta articolati in uno o piu' Uffici in relazione
 alle esigenze operative. In ogni caso, nelle dodici Aree di  cui  al
comma 4, non possono essere costituiti piu' di settanta Settori.
  6.  Con  regolamento del Consiglio regionale si provvede a definire
la  declaratoria  delle  Aree  di  coordinamento,   specificando   le
attribuzioni  dei  singoli Settori che confluiscono in ciascuna Area.
Lo stesso regolamento  determina  il  numero  degli  Uffici  e  delle
posizioni  di  studio  e  ricerca  ricompresi  in  ciascuna  Area e/o
Settore.
  7. In fase di prima applicazione, il regolamento e' approvato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.