Art. 9.
                 Principi organizzativi fondamentali
 
  1.  L'amministrazione  regionale  e'  ordinata  mediante   appositi
regolamenti   e/o  atti  di  organizzazione  generale  approvati  dal
Consiglio regionale.
  2. I regolamenti e gli atti di organizzazione devono  definire  non
solo  la struttura degli organismi interessati, ma anche i principali
meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo:
   a)  al  collegamento  delle attivita' mediante adeguati sistemi di
comunicazione interna ed esterna;
   b) ai sistemi informativi automatizzati;
   c) alle procedure operative formalizzate;
   d) ai sistemi di programmazione e controllo;
   e) ai meccanismi di controllo di gestione.
  3. I regolamenti e gli atti devono prevedere la flessibilita' nella
organizzazione delle strutture e nella gestione delle  risorse  umane
per    assicurare,   anche   mediante   processi   di   riconversione
professionale e di mobilita' interna ed esterna, risposte adeguate al
mutamento delle esigenze operative.
  4. L'individuazione delle strutture operative  deve  ispirarsi,  di
norma, ai seguenti criteri direttivi:
   a)  ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da
ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
   b) unificazione dei  compiti,  in  modo  da  rendere  evidenti  le
responsabilita';
   c)   semplificazione  e  riduzione  delle  fasi  dei  procedimenti
amministrativi.