Art. 9. Principi organizzativi fondamentali 1. L'amministrazione regionale e' ordinata mediante appositi regolamenti e/o atti di organizzazione generale approvati dal Consiglio regionale. 2. I regolamenti e gli atti di organizzazione devono definire non solo la struttura degli organismi interessati, ma anche i principali meccanismi di funzionamento, con particolare riguardo: a) al collegamento delle attivita' mediante adeguati sistemi di comunicazione interna ed esterna; b) ai sistemi informativi automatizzati; c) alle procedure operative formalizzate; d) ai sistemi di programmazione e controllo; e) ai meccanismi di controllo di gestione. 3. I regolamenti e gli atti devono prevedere la flessibilita' nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane per assicurare, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' interna ed esterna, risposte adeguate al mutamento delle esigenze operative. 4. L'individuazione delle strutture operative deve ispirarsi, di norma, ai seguenti criteri direttivi: a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni; b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita'; c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi.