Art. 2.
   Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al FSE
 
  1.  La Giunta regionale predispone, entro venti giorni dall'entrata
in vigore della presente  legge,  la  rimodulazione  finanziaria  del
sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994-1999, previo:
   a)   ricognizione  di  quanto  rendicontato  dagli  enti  gestori,
pubblici e privati  per  le  attivita'  formative  a  cofinanziamento
comunitario affidate con i piani di formazione 1994-1995 e 1995-1996,
assestati con eventuali decreti assessorili di modifica;
   b)  ricognizione  di  quanto spettante alle imprese ai sensi dell'
art. 63, comma 2, della  legge  regionale  3/1995  e  secondo  quanto
previsto all'art. 1, comma 3, della presente legge;
   c)   ricognizione  di  eventuali  costi  relativi  alle  attivita'
formative dell'anno  1993,  proseguite  nel  1994,  che  non  abbiano
trovato   coperture   negli   stanziamenti   del   precedente  Quadro
Comunitario di  Sostegno,  giusta  apposita  clausola  contenuta  nel
sottoprogramma FSE - POP Puglia 1994-1999.
  2.  Sulla  base  di  quanto  previsto  al  precedente  comma verra'
presentata alla Unione Europea, che effettuera' la certificazione  di
rito,  la  riprogrammazione  finanziaria  del  triennio  1997-1999 in
riferimento alla spesa reale del primo triennio e all'utilizzo  delle
eventuali economie.