Art. 2. Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al FSE 1. La Giunta regionale predispone, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994-1999, previo: a) ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attivita' formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994-1995 e 1995-1996, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica; b) ricognizione di quanto spettante alle imprese ai sensi dell' art. 63, comma 2, della legge regionale 3/1995 e secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della presente legge; c) ricognizione di eventuali costi relativi alle attivita' formative dell'anno 1993, proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma FSE - POP Puglia 1994-1999. 2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma verra' presentata alla Unione Europea, che effettuera' la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del triennio 1997-1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio e all'utilizzo delle eventuali economie.