Art. 4.
               Piano di formazione professionale 1997
 
  1.  La  decorrenza  finanziaria e contabile del piano di formazione
professionale 1997, con riguardo alla  preparazione  delle  attivita'
formative  ed  all'aggiornamento  degli  operatori,  e'  fissata al 1
febbraio 1997. Le attivita' formative saranno avviate con  decorrenza
1 aprile 1997.
  2.  Il  piano  di formazione professionale per l'anno 1997, redatto
con i criteri di cui all'art. 1, comma 2,  lett.  b),  prevedera'  le
attivita' formative da realizzare entro il 31 dicembre 1997.
  3.  Le  attivita'  formative  da  affidare  alle  imprese  ai sensi
dell'art.   1,  comma  2,  lett.  a),  formano  oggetto  di  separato
provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando di
gara,  approvato  con  la  delibera  di  Giunta  regionale n. 8/1997,
esecutiva.
  4. La Giunta regionale e l'Assessore alla Formazione  professionale
adottano tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali per il
conseguimento  degli  obiettivi  previsti  dalla  presente legge. Per
favorire un ulteriore snellimento procedurale, le convenzioni con gli
enti gestori possono essere stipulate secondo le  procedure  previste
dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 1996, n.
27.
  5.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  trasferire attivita'
formative previste nel piano 1997,  che  risultino  non  avviate,  30
giorni  dopo la loro formale assegnazione, da un ente convenzionato o
delegato all'altro.
  6. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge  regionale  11
gennaio 1994, n. 1, gia' prorogate per l'anno 1996 ai sensi dell'art.
20, comma 3 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono prorogate
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge e fino al 31 dicembre
1997.
  7. Sono abrogati:
   - i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 18  dicembre
1996, n. 27;
   -  il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1996, n.
6;
   -  il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n.
18.