Art. 4. Piano di formazione professionale 1997 1. La decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1997, con riguardo alla preparazione delle attivita' formative ed all'aggiornamento degli operatori, e' fissata al 1 febbraio 1997. Le attivita' formative saranno avviate con decorrenza 1 aprile 1997. 2. Il piano di formazione professionale per l'anno 1997, redatto con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), prevedera' le attivita' formative da realizzare entro il 31 dicembre 1997. 3. Le attivita' formative da affidare alle imprese ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), formano oggetto di separato provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando di gara, approvato con la delibera di Giunta regionale n. 8/1997, esecutiva. 4. La Giunta regionale e l'Assessore alla Formazione professionale adottano tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Per favorire un ulteriore snellimento procedurale, le convenzioni con gli enti gestori possono essere stipulate secondo le procedure previste dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27. 5. La Giunta regionale e' autorizzata a trasferire attivita' formative previste nel piano 1997, che risultino non avviate, 30 giorni dopo la loro formale assegnazione, da un ente convenzionato o delegato all'altro. 6. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, gia' prorogate per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono prorogate dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997. 7. Sono abrogati: - i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27; - il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6; - il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.