Art. 5.
         Attivita' formativa destinata ad utenze particolari
 
  1.  La  Regione  assume  a  proprio  carico,   nei   limiti   dello
stanziamento  che  sara' previsto nell'apposito capitolo del bilancio
regionale per l'anno 1997 e successivi, in deroga a  quanto  previsto
dal  comma  6  del  precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla
Unione Europea e dallo Stato in riferimento  ad  attivita'  formative
destinate  ad  utenze  particolari:  tossicodipendenti,  portatori di
handicaps, ristretti in  istituti  di  pena,  minori  interessati  da
provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,  minori  ad alto rischio.
Cio' in analogia con quanto disposto dall'art.  14,  comma  1,  della
legge  regionale 30 dicembre 1994, n. 37, dall'art. 3, comma 4, della
legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e dall'art. 20, comma 2,  della
legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.