Art. 5. Attivita' formativa destinata ad utenze particolari 1. La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sara' previsto nell'apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 1997 e successivi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dallo Stato in riferimento ad attivita' formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, minori ad alto rischio. Cio' in analogia con quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.