Art. 6.
            Attivita' formativa autonomamente finanziata
 
  1.  L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29 e' cosi'
sostituito:
  La Regione riconosce, con provvedimento  ricognitivo  della  Giunta
regionale,  le attivita' formative autonomamente realizzate nell'anno
1996 a condizione che:
   a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attivita'  nei
termini  di  cui  alla  circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n. 16 dell'8 febbraio 1996;
   b)  sia  stato  comunicato   l'inizio   dell'attivita'   a   mezzo
raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;
   c)  i  registri  di  classe siano stati vidimati prima dell'inizio
dell'attivita';
   d) l'attivita' sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
   e) l'attivita' sia stata svolta regolarmente.
  2. La Regione riconosce, altresi',  con  provvedimento  ricognitivo
della   Giunta   regionale,   le  attivita'  formative  autonomamente
finanziate  non  comprese  nel  programma  1994-1995  di   cui   alla
deliberazione consiliare n. 983 dell'8 marzo 1995, a condizione che:
   a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attivita':
   b)   sia   stato   comunicato   l'inizio  dell'attivita'  a  mezzo
raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;
   c) i registri di classe siano  stati  vidimati  prima  dell'inizio
dell'attivita';
   d) l'attivita' sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
   e) l'attivita' sia stata svolta regolarmente.