Art. 6. Attivita' formativa autonomamente finanziata 1. L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29 e' cosi' sostituito: La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita' formative autonomamente realizzate nell'anno 1996 a condizione che: a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attivita' nei termini di cui alla circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 16 dell'8 febbraio 1996; b) sia stato comunicato l'inizio dell'attivita' a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso; c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attivita'; d) l'attivita' sia stata svolta in sedi dichiarate idonee; e) l'attivita' sia stata svolta regolarmente. 2. La Regione riconosce, altresi', con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita' formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994-1995 di cui alla deliberazione consiliare n. 983 dell'8 marzo 1995, a condizione che: a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attivita': b) sia stato comunicato l'inizio dell'attivita' a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso; c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attivita'; d) l'attivita' sia stata svolta in sedi dichiarate idonee; e) l'attivita' sia stata svolta regolarmente.