Art. 7.
              Albo dei docenti e elenco dei non docenti
 
  1. L'albo dei docenti e l'elenco dei non docenti previsti dall'art.
26   della  legge  regionale  54/1978  e  successive  integrazioni  e
modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi, unicamente a
seguito  di  dimissioni  o  cessazioni  a  qualsiasi  titolo  e   con
esclusione di qualsiasi nuova immissione.