Art. 7. Albo dei docenti e elenco dei non docenti 1. L'albo dei docenti e l'elenco dei non docenti previsti dall'art. 26 della legge regionale 54/1978 e successive integrazioni e modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi, unicamente a seguito di dimissioni o cessazioni a qualsiasi titolo e con esclusione di qualsiasi nuova immissione.