Art. 9. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante l'impegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l'anno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilita' regionale. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addi' 28 marzo 1997 DISTASO