Art. 9.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvedera' mediante l'impegno dei fondi allo scopo  destinati  sugli
appositi  capitoli del bilancio regionale per l'anno 1997 e seguenti,
con  le  procedure  individuate  dalla  normativa   in   materia   di
contabilita' regionale.
  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60  dello
Statuto   ed   entrera'   in   vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Puglia.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 28 marzo 1997
                               DISTASO