Art. 11 Deposito cauzionale e garanzia assicurativa 1. Prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia, il titolare deve versare alla Regione un deposito cauzionale di lire 40.000.000, che puo' essere aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. La cauzione puo' essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore, o puo' essere costituita mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa che garantiscano, senza alcuna limitazione, la immediata disponibilita' delle somme. 3. La cauzione e' vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie. 4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza, per effetto dell'applicazione del comma 3, deve essere reintegrata nel suo importo originario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Regione ad adempiervi. 5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, e' concesso dalla Giunta regionale purche' risulti regolare il pagamento delle tasse e di eventuali sanzioni. 6. L'agenzia deve stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonche' dall'art. 20 del decreto legislativo 111/1995. La Provincia acquisisce l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio dell'autorizzazione. 7. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 6, comporta la decadenza dall'autorizzazione. 8. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, attiva la predisposizione di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.