Art. 11
             Deposito cauzionale e garanzia assicurativa
 
  1. Prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia,
il  titolare deve versare alla Regione un deposito cauzionale di lire
40.000.000, che puo' essere aggiornato  con  decreto  del  Presidente
della Giunta regionale.
  2.  La  cauzione puo' essere prestata in titoli di rendita pubblica
esenti da vincolo o al portatore, o puo' essere  costituita  mediante
fidejussione    bancaria    irrevocabile   o   polizza   fidejussoria
assicurativa che garantiscano, senza alcuna limitazione, la immediata
disponibilita' delle somme.
  3.  La  cauzione  e'  vincolata  per  tutto il periodo di esercizio
dell'agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.
  4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla  sua
consistenza,  per  effetto dell'applicazione del comma 3, deve essere
reintegrata nel  suo  importo  originario  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione della Regione ad adempiervi.
  5.  Lo  svincolo  della  cauzione,  su domanda dell'interessato, e'
concesso dalla Giunta regionale purche' risulti regolare il pagamento
delle tasse e di eventuali sanzioni.
  6.    L'agenzia    deve    stipulare,    prima     del     rilascio
dell'autorizzazione,  polizza  assicurativa  a  garanzia  dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con  il  contratto
di  viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti,
nell'osservanza  delle  disposizioni  previste   in   materia   dalla
Convenzione  internazionale  relativa  ai contratti di viaggio (CCV),
nonche' dall'art. 20 del decreto legislativo 111/1995.  La  Provincia
acquisisce  l'originale della polizza assicurativa prima del rilascio
dell'autorizzazione.
  7. La mancanza della copertura assicurativa  di  cui  al  comma  6,
comporta la decadenza dall'autorizzazione.
  8.  La  Regione,  insieme  alle  associazioni  di  categoria  delle
agenzie,  delle  assicurazioni   e   dei   consumatori,   attiva   la
predisposizione  di polizze assicurative standard, ove siano indicati
i  massimali  di  risarcimento,  le  relative  soglie  minime  e   le
specifiche  clausole  volte  ad  assicurare  la  liquidazione a breve
termine  del   risarcimento   dovuto   all'utente,   in   conseguenza
dell'inadempimento  totale  o parziale degli obblighi contrattuali, e
comunque tutti gli elementi a garanzia  dell'utente,  previsti  dalla
vigente normativa.