Art. 12.
                 Redazione dei programmi di viaggio
 
  1.  I  programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini
della loro pubblicazione o  diffusione  in  qualsiasi  forma,  devono
contenere   tutti  gli  elementi  previsti  dalla  direttiva  CEE  n.
314/1990,  come  attuata  dall'articolo  9  del  decreto  legislativo
111/1995.
  2.  Gli  inserti  pubblicitari,  gli annunci, i manifesti e simili,
rivolti al consumatore, devono far  richiamo  per  il  dettaglio,  ai
programmi formulati in conformita' del comma 1.
  3.  Il  riferimento  ai  predetti  programmi deve essere citato nei
documenti di viaggio quando previsti.
  4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto,  il  programma
costituisce  l'elemento  di  riferimento della promessa di servizi, a
qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento.
  5.  E'  fatto  divieto  di  fornire  informazioni  ingannevoli  sul
servizio  offerto,  sul  prezzo e sulle altre condizioni applicate al
contratto, sia che dette  informazioni  siano  rese  per  iscritto  o
attraverso immagini o tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale
divieto e' applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali
opuscoli informativi sul viaggio.
  6.   Le   amministrazioni  competenti  possono,  in  ogni  momento,
verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle  disposizioni
della presente legge.