Art. 12. Redazione dei programmi di viaggio 1. I programmi di viaggio commercializzati dalle agenzie, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, devono contenere tutti gli elementi previsti dalla direttiva CEE n. 314/1990, come attuata dall'articolo 9 del decreto legislativo 111/1995. 2. Gli inserti pubblicitari, gli annunci, i manifesti e simili, rivolti al consumatore, devono far richiamo per il dettaglio, ai programmi formulati in conformita' del comma 1. 3. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti. 4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi, a qualsiasi fine di accertamento dell'esatto adempimento. 5. E' fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sul servizio offerto, sul prezzo e sulle altre condizioni applicate al contratto, sia che dette informazioni siano rese per iscritto o attraverso immagini o tramite qualsiasi altro mezzo divulgativo. Tale divieto e' applicabile anche alle informazioni contenute in eventuali opuscoli informativi sul viaggio. 6. Le amministrazioni competenti possono, in ogni momento, verificare la rispondenza dei programmi di viaggio alle disposizioni della presente legge.