Art. 14.
             Accertamento dei requisiti mediante titoli
 
  1.  Per  i  cittadini  di uno Stato membro della Unione Europea che
hanno svolto le attivita' di cui alla presente  legge,  in  Italia  o
all'estero,  la  prova  del  possesso  di  conoscenze  ed  attitudini
generali, commerciali e professionali, di cui all'art. 13 comma 2, e'
fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in Italia o in
un altro Stato membro,  dell'attivita'  in  agenzia,  secondo  quanto
disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 392/1991.
  2.  La  certificazione  di  cui  al  comma 1 deve essere rilasciata
dall'autorita' o dall'organismo  competente  dello  Stato  membro  di
origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attivita' e'
stata prestata:
   a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali
e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia;
   b)  per  almeno  tre  o  quattro  anni  consecutivi quale titolare
indipendente con funzioni di direttore tecnico  o  di  dirigente  con
mansioni  commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia,
qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita'  in
oggetto,  una  precedente formazione professionale rispettivamente di
almeno tre o due anni,  comprovata  da  un  certificato  riconosciuto
dallo   Stato   o   giudicata   pienamente  valida  da  un  organismo
professionale competente;
   c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con
funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali
responsabile  di  almeno  un   reparto   dell'agenzia,   qualora   il
richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attivita'
in oggetto presso un'agenzia per almeno cinque anni;
   d)  per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o
salariato presso una agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver
ricevuto, per  l'attivita'  in  oggetto,  una  precedente  formazione
professionale rispettivamente per almeno tre o due anni comprovata da
un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida
da un organismo professionale competente.
  3.  Per  i  cittadini italiani, al fine dell'accertamento di cui al
comma 2, sono equiparati ai dirigenti i quadri che abbiano  avuto  la
responsabilita'  di  almeno un reparto, inquadrati al primo o secondo
livello del contratto collettivo  di  lavoro  della  categoria.  Sono
altresi'   equiparati  ai  dirigenti,  o  ai  dipendenti,  a  seconda
dell'attivita' svolta, i titolari di  agenzia  e  i  loro  institori,
ovvero  i soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva
attivita' lavorativa in agenzia in modo esclusivo e continuativo.
  4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2,  l'attivita'
non puo' essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito
della domanda.
  5. Le certificazioni in lingua straniera devono essere corredate da
traduzione giurata in lingua italiana.
  6.  I  certificati attestanti la natura e la durata delle attivita'
previste dal comma 2, svolte in forma indipendente  e  dipendente  in
Italia,  sono  rilasciati  rispettivamente dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio  provinciale  del
lavoro  nella  cui  circoscrizione  gli  interessati hanno effettuato
l'ultima prestazione di lavoro.
  7. La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 1,
ai richiedenti se residenti in Liguria ovvero  se  titolari,  soci  o
dipendenti  di  agenzie  operanti  in Liguria. A tale scopo la Giunta
regionale determina le modalita' e  la  documentazione  necessarie  a
comprovare  la  sussistenza  dei  suddetti  requisiti professionali e
formativi.