Art. 14. Accertamento dei requisiti mediante titoli 1. Per i cittadini di uno Stato membro della Unione Europea che hanno svolto le attivita' di cui alla presente legge, in Italia o all'estero, la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, di cui all'art. 13 comma 2, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in Italia o in un altro Stato membro, dell'attivita' in agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 392/1991. 2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attivita' e' stata prestata: a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'agenzia; b) per almeno tre o quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attivita' in oggetto presso un'agenzia per almeno cinque anni; d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso una agenzia, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente per almeno tre o due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente. 3. Per i cittadini italiani, al fine dell'accertamento di cui al comma 2, sono equiparati ai dirigenti i quadri che abbiano avuto la responsabilita' di almeno un reparto, inquadrati al primo o secondo livello del contratto collettivo di lavoro della categoria. Sono altresi' equiparati ai dirigenti, o ai dipendenti, a seconda dell'attivita' svolta, i titolari di agenzia e i loro institori, ovvero i soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attivita' lavorativa in agenzia in modo esclusivo e continuativo. 4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2, l'attivita' non puo' essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda. 5. Le certificazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 6. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' previste dal comma 2, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro. 7. La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 1, ai richiedenti se residenti in Liguria ovvero se titolari, soci o dipendenti di agenzie operanti in Liguria. A tale scopo la Giunta regionale determina le modalita' e la documentazione necessarie a comprovare la sussistenza dei suddetti requisiti professionali e formativi.