Art. 16.
      Elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico
 
  1.  La  Regione  tiene  l'elenco  dei  possessori  dei requisiti di
direttore tecnico. In detto elenco e' annotata la modalita'  con  cui
sono stati accertati i requisiti.
  2.  L'iscrizione nell'elenco e' titolo obbligatorio per l'esercizio
dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
  3. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio:
   a) coloro ai quali e' stato verificato il possesso  dei  requisiti
ai sensi dell'art. 14;
   b) coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 15 comma 3;
   c)  coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultino  iscritti  nell'elenco  di  cui  all'art.  11  della  legge
regionale 21 luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni.
  4.  Coloro  che  hanno  conseguito presso altre Regioni italiane il
riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali  di   direttore
tecnico  e  che  intendono  essere iscritti nell'elenco della Regione
Liguria devono produrre domanda alla stessa per la ricognizione della
loro qualita'. La domanda deve essere corredata dalla  documentazione
attestante   il   conseguito   riconoscimento   e  le  modalita'  del
conseguimento. La Regione assume l'atto entro sessanta giorni.
  5.   La   cancellazione   dall'elenco    avviene    su    richiesta
dell'interessato o in caso di morte.