Art. 16. Elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico 1. La Regione tiene l'elenco dei possessori dei requisiti di direttore tecnico. In detto elenco e' annotata la modalita' con cui sono stati accertati i requisiti. 2. L'iscrizione nell'elenco e' titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. 3. Nell'elenco sono iscritti d'ufficio: a) coloro ai quali e' stato verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 14; b) coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 15 comma 3; c) coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni. 4. Coloro che hanno conseguito presso altre Regioni italiane il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di direttore tecnico e che intendono essere iscritti nell'elenco della Regione Liguria devono produrre domanda alla stessa per la ricognizione della loro qualita'. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il conseguito riconoscimento e le modalita' del conseguimento. La Regione assume l'atto entro sessanta giorni. 5. La cancellazione dall'elenco avviene su richiesta dell'interessato o in caso di morte.