Art. 17. Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri 1. Le agenzie, qualora nell'esercizio delle attivita' organizzate abbiano necessita' di utilizzare le professionalita' indicate nell'art. 11 della legge 217/1983, devono avvalersi di persone a tal fine abilitate. Analogo obbligo sussiste per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 19 comma 1, salvo la possibilita' di avvalersi dell'apporto di soggetti interni all'associazione, senza compenso e senza carattere di professionalita', esclusivamente a favore dei soci, purche' in possesso di apposito documento rilasciato dall'associazione. 2. Le agenzie e le associazioni senza scopo di lucro, nell'espletamento dell'attivita' di cui all'articolo 3, comma 4 lettera c), sono esonerate dall'obbligo di impiegare le professionalita' di cui al comma 1, quando si avvalgono di proprio personale dipendente, munito di apposito attestato di identificazione rilasciato dalla competente Provincia.