Art. 17.
         Impiego di guide, accompagnatori turistici e altri
 
  1.  Le  agenzie, qualora nell'esercizio delle attivita' organizzate
abbiano  necessita'  di  utilizzare  le   professionalita'   indicate
nell'art.  11 della legge 217/1983, devono avvalersi di persone a tal
fine  abilitate.   Analogo obbligo sussiste per le associazioni senza
scopo di lucro di cui all'art. 19 comma 1, salvo la  possibilita'  di
avvalersi  dell'apporto  di  soggetti interni all'associazione, senza
compenso e senza  carattere  di  professionalita',  esclusivamente  a
favore dei soci, purche' in possesso di apposito documento rilasciato
dall'associazione.
  2.   Le   agenzie   e   le   associazioni  senza  scopo  di  lucro,
nell'espletamento dell'attivita'  di  cui  all'articolo  3,  comma  4
lettera   c),   sono   esonerate   dall'obbligo   di   impiegare   le
professionalita' di cui al comma 1, quando si  avvalgono  di  proprio
personale dipendente, munito di apposito attestato di identificazione
rilasciato dalla competente Provincia.