Art. 20.
                 Sanzioni amministrative. Decadenza.
 
  1.  Per  le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve
le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n.
689, si applicano le norme del presente articolo.
  2.  Chiunque  intraprenda  o  svolga,  in  forma  continuativa   od
occasionale,   anche   senza   scopo   di   lucro,  le  attivita'  di
organizzazione e di intermediazione di  viaggi  e  turismo  senza  la
prescritta  autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione  pecuniaria
amministrativa da lire 10.000.000 a lire 30.000.000.
  3. Nei casi di violazione delle prescrizioni  di  cui  all'art.  8,
comma  3 e degli articoli 13, 16 comma 2, e 19 comma 9 si applica una
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  lire   4.000.000   a   lire
12.000.000.
  4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 comporta la
sanzione   pecuniaria   amministrativa   da  lire  2.000.000  a  lire
6.000.000, oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia,
a pena della decadenza dall'autorizzazione.
  5. La pubblicazione o diffusione di  programmi,  inserti,  annunci,
manifesti  e  simili in contrasto con le norme della presente legge o
non contenenti le indicazioni  di  cui  all'art.  12,  comportano  la
sanzione   pecuniaria   amministrativa   da  lire  1.500.000  a  lire
4.500.000.  In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione e'
sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne  viene
pronunciata la decadenza.
  6.  Le  infrazioni delle norme di cui agli articoli 17 comma 2 e 19
comma 10, danno  luogo  alla  irrogazione  della  sanzione  pecuniana
amministrativa  da  lire  1.000.000  a  lire  3.000.000.  In  caso di
recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.
  7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  si
applicano le norme previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n.
45 e successive modificazioni.