Art. 20. Sanzioni amministrative. Decadenza. 1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le norme del presente articolo. 2. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo senza la prescritta autorizzazione, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 10.000.000 a lire 30.000.000. 3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 3 e degli articoli 13, 16 comma 2, e 19 comma 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. 4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena della decadenza dall'autorizzazione. 5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'art. 12, comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. In caso di recidiva nelle violazioni, l'autorizzazione e' sospesa da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, ne viene pronunciata la decadenza. 6. Le infrazioni delle norme di cui agli articoli 17 comma 2 e 19 comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniana amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate. 7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le norme previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni.