Art. 22.
                     Rapporti finanziari. Delega
 
  1.  Per  l'esercizio  delle  deleghe di' cui alla presente legge e'
riconosciuta a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla
legge regionale 22 luglio 1991, n. 13, una somma pari al 50 per cento
del  totale  delle  tasse   sulle   concessioni   regionali   versate
annualmente   dalle  agenzie  di  viaggio  della  provincia,  nonche'
l'intero ammontare delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui
alla presente legge.