Art. 22. Rapporti finanziari. Delega 1. Per l'esercizio delle deleghe di' cui alla presente legge e' riconosciuta a ciascuna Provincia, oltre ai finanziamenti di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 13, una somma pari al 50 per cento del totale delle tasse sulle concessioni regionali versate annualmente dalle agenzie di viaggio della provincia, nonche' l'intero ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.