Art. 23. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e' utilizzato il capitolo 0120 "Tasse sulle concessioni regionali per aprire o condurre agenzie di viaggio e turismo". 2. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte per l'anno 1997 e successivi con i fondi allocati sul capitolo 0596 "Fondo corrispondente al cinquanta per cento delle tasse sulle concessioni regionali per aprire o condurre agenzie di viaggio per l'esercizio delle funzioni amninistrative delegate alle Province in materia di agenzie di viaggio". La presente legge regionale sara' pubblicata nel BolIettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e fari osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 24 luglio 1997 MORI