Art. 23.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Per l'attuazione della presente legge nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale e' utilizzato  il  capitolo  0120
"Tasse  sulle  concessioni regionali per aprire o condurre agenzie di
viaggio e turismo".
  2. Agli oneri di cui alla presente legge si fa  fronte  per  l'anno
1997  e  successivi  con  i  fondi  allocati sul capitolo 0596 "Fondo
corrispondente al cinquanta per cento delle tasse  sulle  concessioni
regionali  per  aprire  o condurre agenzie di viaggio per l'esercizio
delle funzioni amninistrative delegate alle Province  in  materia  di
agenzie di viaggio".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  BolIettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e fari osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 24 luglio 1997
                                MORI