Art. 4. Uffici di biglietteria 1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attivita' si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto o di quelli di altre imprese estere, di cui esse siano stabili rappresentanti, mediante l'apertura di propri distinti uffici, non sono soggette alle disposizioni della presente legge.