Art. 4.
                       Uffici di biglietteria
 
  1. Le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto  ferroviario,
automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale,
la cui attivita' si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita
di propri biglietti di trasporto o di quelli di altre imprese estere,
di  cui  esse  siano  stabili  rappresentanti, mediante l'apertura di
propri distinti uffici, non sono  soggette  alle  disposizioni  della
presente legge.