Art. 3 Per il personale dell'Amministrazione regionale che ha effettuato il passaggio di qualifica previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed i cui concorsi risultano gia' banditi alla data di entrata in vigore del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali avverra' previa riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla data del 31 dicembre 1993 sulla base della tabella O) allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e dei successivi aumenti, con applicazione dei benefici previsti dall'art. 24 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonche' dell'art. 54, 3 comma, della stessa legge regionale n. 41/1985. L'inquadramento di cui al precedente comma non da' diritto alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi precedenti a quello di decorrenza economica del passaggio di qualifica.