Art. 3
 
  Per  il  personale dell'Amministrazione regionale che ha effettuato
il passaggio di qualifica previsto dall'art. 1 della legge  regionale
9  maggio  1986,  n. 21 ed i cui concorsi risultano gia' banditi alla
data di entrata in vigore  del  D.P.Reg.  20  gennaio  1995,  n.  11,
l'inquadramento   nei   nuovi  livelli  stipendiali  avverra'  previa
riliquidazione del trattamento retributivo spettante alla data del 31
dicembre 1993  sulla  base  della  tabella  O)  allegata  alla  legge
regionale  29  ottobre  1985,  n.  41  e  dei successivi aumenti, con
applicazione dei benefici previsti dall'art. 24 della legge regionale
15 giugno 1988, n. 11, nonche' dell'art. 54, 3  comma,  della  stessa
legge regionale n. 41/1985.
  L'inquadramento  di  cui  al  precedente comma non da' diritto alla
corresponsione di somme a titolo di arretrato per periodi  precedenti
a quello di decorrenza economica del passaggio di qualifica.