Art. 3.
                          Norma transitoria
 
  Le  disposizioni  del  primo  comma  dell'articolo  3  della  legge
regionale n. 56/1984, come modificato dall'articolo 1 della  presente
legge, hanno effetto a decorrere del primo giorno del mese successivo
a quello dell'entrata in vigore della medesima legge.
  2. Il primo aggiornamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo
3  della  legge  regionale  n 56/1984 come introdotto dall'articolo 2
della presente legge,  e'  determinato  con  riferimento  al  periodo
intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.