Art. 2.
 Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
               e successive modifiche ed integrazioni
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo  1994,
n. 13 e' cosi' sostituito:
   "2.  Una  quota  dei  fondi  disponibili  nel bilancio pluriennale
destinata all'attivita' di promozione turistica e' riservata:
   a) in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento
dei progetti presentati dalle strutture associate di cui all'articolo
24;
   b)  in  misura  non superiore al trenta per cento al finanziamento
della promozione dell'immagine unitaria  e  complessiva  del  turismo
regionale;
   c)  la  quota  rimanente  e'  destinata  a  finanziare progetti di
promozione   settoriale,   intersettoriale   e   locale,   anche   in
compartecipazione con enti territoriali e funzionali".