Art. 2. Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e' cosi' sostituito: "2. Una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale destinata all'attivita' di promozione turistica e' riservata: a) in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di cui all'articolo 24; b) in misura non superiore al trenta per cento al finanziamento della promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo regionale; c) la quota rimanente e' destinata a finanziare progetti di promozione settoriale, intersettoriale e locale, anche in compartecipazione con enti territoriali e funzionali".