Art. 5. Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni 1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, e' cosi' sostituito: "3. L'Azienda in particolare: a) esercita attivita' di informazione, accoglienza ed assistenza turistica; nonche' quelle di promozione attraverso l'elaborazione, la produzione, la distribuzione di materiale di tipo informativo, comunicazionale e promo-pubblicitario relativo alle risorse turistiche locali e realizzato per segmenti omogenei e/o itinerari tematici della domanda e dell'offerta turistica locale; b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera; c) effettua, anche in collaborazione con i Comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettivita', al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali; d) partecipa alle strutture associate di cui all'articolo 24; e) diffonde e veicola le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata valenza promozionale nei mass-media, anche tramite supporto dei mezzi informatici e telematici; f) assicura I'assistenza e l'informazione alle imprese turistiche con specifico riguardo alle normative dell'Unione europea, dello Stato e della Regione e alla possibilita' di accesso ai finanziamenti pubblici".