Art. 5.
Modifica all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n.   13
   e successive modifiche ed integrazioni
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994,
n. 13, e' cosi' sostituito:
  "3. L'Azienda in particolare:
   a)  esercita  attivita' di informazione, accoglienza ed assistenza
turistica; nonche' quelle di promozione attraverso l'elaborazione, la
produzione,  la  distribuzione  di  materiale  di  tipo  informativo,
comunicazionale   e   promo-pubblicitario   relativo   alle   risorse
turistiche locali e realizzato per segmenti  omogenei  e/o  itinerari
tematici della domanda e dell'offerta turistica locale;
   b)  favorisce  la  conoscenza  e  la  valorizzazione delle risorse
turistiche,  delle  risorse   paesaggistiche   e   storico-artistiche
dell'area in cui opera;
   c)  effettua, anche in collaborazione con i Comuni, la rilevazione
dei dati relativi alla ricettivita', al movimento  turistico  e  alle
iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali;
   d) partecipa alle strutture associate di cui all'articolo 24;
   e)  diffonde  e  veicola  le  manifestazioni,  le iniziative e gli
eventi locali a spiccata valenza promozionale nei  mass-media,  anche
tramite supporto dei mezzi informatici e telematici;
   f)  assicura I'assistenza e l'informazione alle imprese turistiche
con specifico riguardo  alle  normative  dell'Unione  europea,  dello
Stato e della Regione e alla possibilita' di accesso ai finanziamenti
pubblici".