Art. 10.
       Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996
 
  1.  All'articolo  40,  comma  5,  della legge regionale 19 dicembre
1996, n. 49, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "a) concorrere, in sede di predisposizione del  piano  annuale  di
ciascuna  Azienda  per  i servizi sanitari, alla specificazione degli
interventi  nelle  materie  di  cui  all'articolo  41,  comma  1,   e
verificarne l'attuazione;".
  2.  All'articolo  40,  comma  5,  lettera  b) della legge regionale
49/1996,  sono  abrogate  le  parole  "di  base"  e  dopo  la  parola
"definire" e' aggiunta la parola "annualmente".
  3. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 49/1996, dopo la
lettera b) e' inserita la seguente:
  "b-bis)  adottare,  nell'ambito dell'attivita' di programmazione di
cui alle lettere a) e b), il piano annuale di utilizzo delle  risorse
umane  e  finanziarie  socio-assistenziali, anche quando ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  regionale  30
agosto 1994, n. 12.".