Art. 10. Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996 1. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) concorrere, in sede di predisposizione del piano annuale di ciascuna Azienda per i servizi sanitari, alla specificazione degli interventi nelle materie di cui all'articolo 41, comma 1, e verificarne l'attuazione;". 2. All'articolo 40, comma 5, lettera b) della legge regionale 49/1996, sono abrogate le parole "di base" e dopo la parola "definire" e' aggiunta la parola "annualmente". 3. All'articolo 40, comma 5, della legge regionale 49/1996, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) adottare, nell'ambito dell'attivita' di programmazione di cui alle lettere a) e b), il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio-assistenziali, anche quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.".