Art. 11. Ulteriore modifica dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996 1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, e' sostituito dal seguente: "4. Alle riunioni dell'Assemblea prendono parte il Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un suo delegato, il coordinatore, ove presente, dei servizi sociali dell'Azienda medesima, il responsabile del servizio sociale di cui all'articolo 41-quater ed il responsabile di distretto; possono essere chiamati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di pertinenza, di istituzioni e di formazioni sociali del territorio.". 2. Dopo il comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nell'ambito della provincia di Trieste l'Assemblea di cui al presente articolo e' costituita dai sindaci o loro delegati del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti i distretti.".