Art. 11.
  Ulteriore modifica dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996
 
  1.  Il  comma  4 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996, e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Alle  riunioni  dell'Assemblea  prendono  parte  il  Direttore
generale dell'Azienda per i servizi sanitari o un  suo  delegato,  il
coordinatore,   ove   presente,   dei  servizi  sociali  dell'Azienda
medesima, il responsabile del servizio sociale  di  cui  all'articolo
41-quater  ed il responsabile di distretto; possono essere chiamati a
partecipare  rappresentanti   dell'Amministrazione   provinciale   di
pertinenza, di istituzioni e di formazioni sociali del territorio.".
  2.  Dopo il comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 49/1996,
e' aggiunto il seguente:
  "9-bis. Nell'ambito della provincia di Trieste l'Assemblea  di  cui
al  presente  articolo  e' costituita dai sindaci o loro delegati del
relativo territorio e svolge i suoi  compiti  unitariamente  e  nella
medesima composizione per tutti i distretti.".