Art. 12. Integrazione al Titolo VI della legge regionale 49/1996 1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 49/1996, sono inseriti i seguenti: "Art. 41-bis (Organizzazione del servizio sociale dei Comuni). - 1. Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito delle funzioni previste dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 e dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione di servizio sociale dei Comuni ed e' attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12. 2. La Regione promuove e sostiene finanziariamente la gestione associata in ambito distrettuale del servizio di cui al comma 1, anche attraverso la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi sanitari: l'organizzazione del servizio medesimo deve assicurare accessibilita' e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di piu' e'quipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici. 3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa piu' comuni e non vi sia ricorso a delega della gestione del servizio sociale, l'assemblea dei sindaci di distretto di cui all'articolo 40 individua un comune capofila, referente organizzativo e contabile per il servizio sociale medesimo. Detto comune provvede ai relativi adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale fanno capo gli operatori riuniti nell'e'quipe prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 62; al coordinamento e' altresi' attribuito il compito di dare attuazione alle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40. 4. Alfine di garantire l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 3, il comune capofila modifica, se necessario, la pianta organica del personale per adeguarla, per numero e per profilo professionale, al fabbisogno programmato. 5. Gli Enti locali della Provincia di Trieste definiscono di concerto le modalita' di gestione associata del servizio sociale di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con i servizi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina". E' comunque salvaguardata, per il comune capoluogo e nell'intero suo territorio, la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo, anche se erogato in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti organizzativi. Art. 41-ter (Delega all'Azienda per i servizi sanitari). - 1. In caso di delega all'Azienda per i servizi sanitari, il coordinamento di cui all'articolo 41-bis, comma 3, e' costituito presso la struttura operativa distrettuale dell'Azienda di pertinenza; e' altresi' costituita presso l'Azienda, previa intesa con gli Enti locali deleganti, una pianta organica aggiuntiva, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato, nella quale e' inquadrato il personale messo a disposizione dagli Enti locali, nonche' quello di eventuale nuova assunzione. Le Aziende, cui e' demandata la gestione di detto personale, osservano, anche in materia di assunzioni, le norme e gli ordinamenti in vigore nel settore degli Enti locali, nonche' le disposizioni di apposito Regolamento adottato dall'Azienda competente, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto. Il personale messo a disposizione dagli Enti locali conserva ad ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso l'Ente locale di provenienza. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12/1994 in materia di contabilizzazione separata. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si fa fronte con le quote messe a disposizione dagli enti locali e con i trasferimenti regionali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51. 3. In caso di revoca della delega di cui al comma 1 il personale gia' inquadrato presso l'Azienda per i servizi sanitari e' trasferito agli Enti deleganti, d'intesa fra le Amministrazioni interessate e previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche. Art. 41-quater (Responsabili e coordinatori del Servizio sociale dei Comuni. - 1. Al coordinamento di cui all'articolo 41-bis, comma 3, e' preposto un responsabile, nominato dall'ente gestore del servizio sociale, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore che abbia svolto attivita' almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore ai cinque anni, e prescelto in base a requisiti di comprovata professionalita' e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. L'ente gestore provvede, altresi', sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle e'quipe in cui puo' articolarsi il servizio, prescegliendoli con riguardo a requisiti di capacita' professionale e di esperienza organizzativa tra il personale dipendente degli enti dell'ambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale e svolgimento delle relative funzioni per almeno tre anni. 2. Ai responsabili e ai coordinatori di cui al comma 1, previa costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore del servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita l'Assemblea dei sindaci di distretto, i trattamenti accessori incentivanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto di pertinenza. L'onere derivante all'ente gestore dalla corresponsione degli emolumenti di cui al presente comma e' rimborsato dall'Amministrazione regionale; a tal fine, l'Amministrazione medesima, sentite le Organizzazioni sindacali, individua gli obiettivi di interesse regionale cui correlare l'entita' del finanziamento e formula indirizzi idonei a consentire una valutazione in termini omogenei dei risultati. Art. 41-quinquies (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 e' abrogata la legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 e successive modificazioni. 2. Fino al 31 dicembre 1997 ai coordinatori delle e'quipe di servizio sociale sono corrisposte le indennita' di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 26/1990 con le modalita' ivi previste e rimane altresi' fermo l'onere del rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, anche successivamente al 31 dicembre 1997, per le indennita' entro tale data erogate dagli enti da cui il personale interessato giuridicamente dipende. 3. Qualora, nel corso dell'anno 1997, si verifichi la necessita' di nomina di nuovo coordinatore o di sostituzione del coordinatore temporaneamente assente e non abbia ancora trovato attuazione l'adeguamento istituzionale ed organizzativo previsto dall'articolo 21, comma 6 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, l'ente gestore provvede con riguardo ai requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1990, nell'ambito delle graduatorie esistenti al 31 dicembre 1996 e assemblate nell'ambito distrettuale di pertinenza; ad avvenuto adeguamento istituzionale ed organizzativo, le nuove nomine o le sostituzioni dei coordinatori hanno luogo in osservanza del disposto dell'articolo 41-quater, comma 1.".