Art. 12.
       Integrazione al Titolo VI della legge regionale 49/1996
 
  1.  Dopo l'articolo 41 della legge regionale 49/1996, sono inseriti
i seguenti:
  "Art. 41-bis (Organizzazione del servizio sociale dei Comuni).    -
1.  Il servizio sociale di base previsto dall'articolo 19 della legge
regionale 33/1988  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  a
seguito  delle  funzioni  previste  dall'articolo  23, comma 5, della
legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive  modificazioni  ed
integrazioni, dagli articoli 3 e 5, comma 6, della legge regionale 26
luglio  1996,  n.  26  e  dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, assume la denominazione  di
servizio sociale dei Comuni ed e' attivato negli ambiti dei distretti
socio-sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto
1994, n. 12.
  2.  La  Regione  promuove  e  sostiene finanziariamente la gestione
associata in ambito distrettuale del servizio  di  cui  al  comma  1,
anche  attraverso  la delega delle funzioni all'Azienda per i servizi
sanitari: l'organizzazione  del  servizio  medesimo  deve  assicurare
accessibilita'   e  vicinanza  agli  utenti,  tramite  la  coordinata
attivazione nel distretto di piu' e'quipe  di  operatori,  quando  le
richieda  l'estensione  del  territorio  o  l'esigenza  di perseguire
obiettivi specifici.
  3. Nei casi in cui l'articolazione territoriale includa piu' comuni
e non vi sia ricorso a delega della gestione  del  servizio  sociale,
l'assemblea dei sindaci di distretto di cui all'articolo 40 individua
un  comune  capofila,  referente  organizzativo  e  contabile  per il
servizio  sociale  medesimo.  Detto  comune  provvede   ai   relativi
adempimenti tramite un coordinamento tecnico-amministrativo, al quale
fanno  capo gli operatori riuniti nell'e'quipe prevista dall'articolo
19,  comma  2,  della  legge  regionale  33/1988,   come   sostituito
dall'articolo  62; al coordinamento e' altresi' attribuito il compito
di dare attuazione alle  determinazioni  assunte  dall'assemblea  dei
sindaci di cui all'articolo 40.
  4.  Alfine  di  garantire  l'assolvimento  delle funzioni di cui al
comma 3, il  comune  capofila  modifica,  se  necessario,  la  pianta
organica  del  personale  per  adeguarla,  per  numero  e per profilo
professionale, al fabbisogno programmato.
  5.  Gli  Enti  locali  della  Provincia  di  Trieste definiscono di
concerto le modalita' di gestione associata del servizio  sociale  di
cui   al   comma   1,  assicurandone  l'integrazione  con  i  servizi
dell'Azienda per i servizi sanitari n.  1  "Triestina".  E'  comunque
salvaguardata,  per il comune capoluogo e nell'intero suo territorio,
la pertinenza istituzionale del servizio sociale medesimo,  anche  se
erogato  in distretti socio-sanitari in cui insistano altri referenti
organizzativi.
  Art. 41-ter (Delega all'Azienda per i servizi sanitari).  -  1.  In
caso  di  delega all'Azienda per i servizi sanitari, il coordinamento
di  cui  all'articolo  41-bis,  comma  3,  e'  costituito  presso  la
struttura  operativa  distrettuale  dell'Azienda  di  pertinenza;  e'
altresi' costituita presso l'Azienda,  previa  intesa  con  gli  Enti
locali  deleganti, una pianta organica aggiuntiva, corrispondente per
numero e per profilo professionale al fabbisogno  programmato,  nella
quale  e'  inquadrato  il  personale  messo a disposizione dagli Enti
locali, nonche' quello di eventuale nuova assunzione. Le Aziende, cui
e' demandata la gestione di  detto  personale,  osservano,  anche  in
materia  di  assunzioni,  le  norme  e  gli ordinamenti in vigore nel
settore degli  Enti  locali,  nonche'  le  disposizioni  di  apposito
Regolamento adottato dall'Azienda competente, sentita l'assemblea dei
sindaci  di  distretto.  Il personale messo a disposizione dagli Enti
locali conserva ad ogni effetto lo stato giuridico e  il  trattamento
economico  propri  del profilo e della posizione funzionale rivestiti
presso l'Ente locale di provenienza.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, restano ferme le  previsioni  di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12/1994 in materia
di contabilizzazione separata. Agli oneri derivanti dall'applicazione
del  presente  comma,  si fa fronte con le quote messe a disposizione
dagli enti locali e con i trasferimenti regionali di cui all'articolo
4, comma 3, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.
  3. In caso di revoca della delega di cui al comma  1  il  personale
gia' inquadrato presso l'Azienda per i servizi sanitari e' trasferito
agli  Enti  deleganti,  d'intesa fra le Amministrazioni interessate e
previa integrazione, ove necessaria, delle relative piante organiche.
  Art. 41-quater (Responsabili e coordinatori  del  Servizio  sociale
dei  Comuni.  - 1. Al coordinamento di cui all'articolo 41-bis, comma
3, e'  preposto  un  responsabile,  nominato  dall'ente  gestore  del
servizio  sociale,  sentita l'assemblea dei sindaci di distretto, tra
il personale a disposizione  dello  stesso  ente  gestore  che  abbia
svolto  attivita'  almeno direttiva o di coordinamento per un periodo
non inferiore ai cinque anni, e prescelto  in  base  a  requisiti  di
comprovata  professionalita'  e  qualificata esperienza, maturata nel
settore socio-assistenziale.    L'ente  gestore  provvede,  altresi',
sentita  l'assemblea  dei  sindaci  di  distretto,  alla  nomina  del
coordinatore o dei coordinatori delle e'quipe in cui puo' articolarsi
il servizio, prescegliendoli con riguardo a  requisiti  di  capacita'
professionale   e   di  esperienza  organizzativa  tra  il  personale
dipendente degli  enti  dell'ambito  distrettuale,  in  possesso  del
titolo  di  assistente  sociale e svolgimento delle relative funzioni
per almeno tre anni.
  2. Ai responsabili e ai coordinatori di  cui  al  comma  1,  previa
costituzione di un apposito fondo, sono corrisposti dall'ente gestore
del  servizio sociale, a seguito di valutazione del medesimo, sentita
l'Assemblea  dei  sindaci  di  distretto,  i  trattamenti   accessori
incentivanti previsti dai contratti collettivi di lavoro del comparto
di   pertinenza.      L'onere   derivante   all'ente   gestore  dalla
corresponsione  degli  emolumenti  di  cui  al  presente   comma   e'
rimborsato    dall'Amministrazione    regionale;    a    tal    fine,
l'Amministrazione  medesima,  sentite  le  Organizzazioni  sindacali,
individua   gli   obiettivi  di  interesse  regionale  cui  correlare
l'entita' del finanziamento e formula indirizzi idonei  a  consentire
una valutazione in termini omogenei dei risultati.
  Art.  41-quinquies  (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3 e'  abrogata  la  legge  regionale  11
giugno 1990, n. 26 e successive modificazioni.
  2.  Fino  al  31  dicembre  1997  ai  coordinatori delle e'quipe di
servizio sociale sono corrisposte le indennita' di cui all'articolo 5
della legge regionale n. 26/1990 con  le  modalita'  ivi  previste  e
rimane    altresi'    fermo    l'onere    del   rimborso   da   parte
dell'Amministrazione regionale, anche successivamente al 31  dicembre
1997,  per le indennita' entro tale data erogate dagli enti da cui il
personale interessato giuridicamente dipende.
  3. Qualora, nel corso dell'anno 1997, si verifichi la necessita' di
nomina di nuovo  coordinatore  o  di  sostituzione  del  coordinatore
temporaneamente   assente  e  non  abbia  ancora  trovato  attuazione
l'adeguamento istituzionale ed organizzativo  previsto  dall'articolo
21,  comma  6  della  legge  regionale  30 agosto 1994, n. 12, l'ente
gestore provvede  con  riguardo  ai  requisiti  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  4  della  legge  regionale  26/1990, nell'ambito delle
graduatorie esistenti al 31 dicembre 1996  e  assemblate  nell'ambito
distrettuale  di pertinenza; ad avvenuto adeguamento istituzionale ed
organizzativo, le nuove nomine o  le  sostituzioni  dei  coordinatori
hanno luogo in osservanza del disposto dell'articolo 41-quater, comma
1.".