Art. 13. Trattamento accessorio di personale provinciale 1. Il trattamento accessorio di cui all'articolo 41-quater, comma 2 della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, e' erogato al personale delle Provincie con qualifica di assistente sociale, che svolga compiti di coordinamento, programmazione attuativa e sperimentazione previsti dalla vigente normativa regionale in materia socio-assistenziale. 2. L'onere derivante alle Amministrazioni provinciali dalla corresponsione del trattamento accessorio di cui al comma 1 e' rimborsato dall'Amministrazione regionale con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 41-quater della legge regionale 49/1996.