Art. 13.
           Trattamento accessorio di personale provinciale
 
  1. Il trattamento accessorio di cui all'articolo 41-quater, comma 2
della  legge  regionale  49/1996,  come inserito dall'articolo 12, e'
erogato al personale delle  Provincie  con  qualifica  di  assistente
sociale,   che   svolga   compiti  di  coordinamento,  programmazione
attuativa  e  sperimentazione  previsti   dalla   vigente   normativa
regionale in materia socio-assistenziale.
  2.   L'onere   derivante  alle  Amministrazioni  provinciali  dalla
corresponsione del trattamento  accessorio  di  cui  al  comma  1  e'
rimborsato  dall'Amministrazione regionale con le modalita' di cui al
comma 2 dell'articolo 41-quater della legge regionale 49/1996.