Art. 14. Norma transitoria sulle modalita' di finanziamento del servizio sociale dei Comuni 1. Ai fini del riparto per l'anno 1997 dei contributi rivolti al sostegno del servizio sociale dei Comuni ai sensi della vigente normativa regionale in materia, e' condizione sufficiente per l'assegnazione l'avvenuta individuazione, da parte dell'assemblea dei sindaci di distretto, del Comune referente organizzativo e contabile, unitamente all'attestazione che e' gia' stato avviato il processo di adeguamento di cui all'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.