Art. 14.
         Norma transitoria sulle modalita' di finanziamento
                   del servizio sociale dei Comuni
 
  1. Ai fini del riparto per l'anno 1997 dei  contributi  rivolti  al
sostegno  del  servizio  sociale  dei  Comuni  ai sensi della vigente
normativa  regionale  in  materia,  e'  condizione  sufficiente   per
l'assegnazione l'avvenuta individuazione, da parte dell'assemblea dei
sindaci di distretto, del Comune referente organizzativo e contabile,
unitamente  all'attestazione che e' gia' stato avviato il processo di
adeguamento di cui all'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30
agosto 1994, n. 12.