Art. 15.
    Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali
 
  1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua  funzione  di
indirizzo e coordinamento e con specifico riferimento all'articolo 9,
comma  1,  lettera  d), della legge regionale 19 maggio 1988, n.  33,
all'Allegato 3 A della medesima legge, nonche' all'articolo 28  della
legge  regionale  30  giugno  1993,  n. 51, e' autorizzata ad emanare
linee guida finalizzate alla regolamentazione in sede locale:
   a) dell'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali;
   b)  del   livello   minimo   di   soddisfazione   delle   esigenze
fondamentali;
   c)  della  contribuzione  dell'utenza  e  delle persone civilmente
obbligate agli alimenti.
  2. Il livello minimo di soddisfazione delle  esigenze  fondamentali
dei  singoli  e  dei  nuclei  familiari e' individuato prendendo come
parametro di riferimento una quota base; viene aggiunto, sino  ad  un
massimo prestabilito, l'ammontare di dati oneri.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7 della legge
regionale  33/1988,  come  sostituito  dall'articolo  7  della  legge
regionale   51/1993   e  modificato  dall'articolo  206  della  legge
regionale 28 aprile 1994, n. 5, la contribuzione dell'utenza e  delle
persone  civilmente obbligate agli alimenti riguarda i costi relativi
alla gestione di strutture di  accoglimento  e  servizi  nonche'  gli
oneri inerenti ad attivita' di carattere accessorio.