Art. 15. Linee guida per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali 1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e coordinamento e con specifico riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, all'Allegato 3 A della medesima legge, nonche' all'articolo 28 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e' autorizzata ad emanare linee guida finalizzate alla regolamentazione in sede locale: a) dell'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali; b) del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali; c) della contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti. 2. Il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali dei singoli e dei nuclei familiari e' individuato prendendo come parametro di riferimento una quota base; viene aggiunto, sino ad un massimo prestabilito, l'ammontare di dati oneri. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 51/1993 e modificato dall'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti riguarda i costi relativi alla gestione di strutture di accoglimento e servizi nonche' gli oneri inerenti ad attivita' di carattere accessorio.