Art. 16.
       Modifi'ca dell'articolo 4 della legge regionale 51/1993
 
  1.  All'articolo  4, comma 4, della legge regionale 30 giugno 1993,
n. 51, le parole "Per l'ottenimento dei contributi di cui ai commi 1,
2 e 3" sono sostituite dalle parole "Per l'ottenimento dei contributi
 da ripartire secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c)  e
comma 3".