Art. 16. Modifi'ca dell'articolo 4 della legge regionale 51/1993 1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, le parole "Per l'ottenimento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole "Per l'ottenimento dei contributi da ripartire secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c) e comma 3".