Art. 17.
     Integrazione all'articolo 13 della legge regionale 12/1994
 
  1.  All'articolo  13  della  legge regionale 30 agosto 1994, n. 12,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Alle riunioni  della  rappresentanza  di  cui  al  comma  2
partecipano i Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti di
pertinenza,   qualora   non   gia'  componenti  della  rappresentanza
medesima.".