Art. 17. Integrazione all'articolo 13 della legge regionale 12/1994 1. All'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Alle riunioni della rappresentanza di cui al comma 2 partecipano i Presidenti delle Assemblee dei sindaci dei distretti di pertinenza, qualora non gia' componenti della rappresentanza medesima.".